Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6639 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6639 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 15264-2009 proposto da:
EREDI DARIO GRAZIOLI DI GRAZIOLI GUALTIERO & C. SNC
in persona del Socio Amm.re e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, rappresentato e
2015
3880

difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

COMUNE

DI

VISANO

in

persona

del

Sindaco

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/04/2016

in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio
dell’avvocato GIACOMO MEREU, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO
BATTAGLIOLA giusta delega in calce;
– controricorrente

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RAMADORI per
delega dell’Avvocato D’ARRIGO che si presenta in aula
ad udienza conclusa;
udito per il controricorrente l’Avvocato MEREU PAOLO
per delega dell’Avvocato MEREU GIACOMO che si riporta
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 45/2008 della

15264-09

Svolgimento del processo
La s.n.c. Eredi Dario Grazioli di Grazioli Gualtiero & c.
impugnava la sentenza con la quale la commissione
tributaria provinciale di Brescia aveva respinto

accertamento

notificati

dal

comune

di

Visano,

relativamente dell’Ici delle annualità 1999, 2000 e 2001.
Radicatosi il contraddittorio, la commissione tributaria
regionale della Lombardia rigettava il gravame.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, la
commissione tributaria regionale riteneva:
(i) sanato dall’avvenuto raggiungimento dello scopo il
presunto vizio di notifica degli avvisi di accertamento;
(il) non maturata la decadenza del comune dal potere
impositivo, attesa la proroga dei termini di accertamento
al 31-12-2004, quanto alle annualità d’imposta 1999 e
seguenti;
(iii) applicabile, per gli immobili oggetto di causa
(censiti in cat. D), il criterio di computo dell’imposta
in base alla rendita catastale – dalla data dalla sua
iscrizione in catasto, anziché dalla data di
notificazione al posto del criterio del valore
contabile di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992,
utilizzato in via precaria in attesa dell’attribuzione di
rendita.

1

ricorsi proposti nei riguardi di tre avvisi di

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto
ricorso affidato a quattro motivi.
Il comune ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del
1992 in relazione agli artt. 148, 149, 156 e 160 cod.
proc. civ., lamenta che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla commissione tributaria, ove il comune
notifichi gli avvisi di accertamento “omettendo di
compilare la relata di notifica, senza che il messo
notificatore abbia sottoscritto la relata ed inviato
tutti gli atti in un’unica busta”, sussiste una ipotesi
di inesistenza – e non di nullità – della notificazione,
insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod.
proc. civ.
Col secondo motivo di ricorso la società denunzia
l’insufficiente motivazione della sentenza su fatto
decisivo della controversia, avendo la commissione
tributaria apoditticamente assunto che il termine di
decadenza dell’accertamento era stato prorogato, senza
esaminare se la proroga fosse intervenuta a termine già
scaduto.
Col

terzo

motivo,

deducendo

violazione

e

falsa

applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, in

2

I. – Col primo motivo la ricorrente, deducendo violazione

relazione all’art.

360, n. 3, cod. proc. civ.,

la

ricorrente censura la sentenza in quanto, attesa la
nullità della notifica degli avvisi di accertamento, la
sanatoria per raggiungimento dello scopo conseguente

competente commissione tributaria dovevasi ritenere in
ogni caso avvenuta dopo la maturazione del termine di
decadenza.
Infine

col

quarto motivo

la ricorrente denunzia

un’omissione di pronuncia in ordine al profilo di censura
relativo alle irrogate sanzioni.
– Il primo e il terzo motivo sono tra loro connessi.
Il primo motivo è per un verso inammissibile e per altro
verso infondato.
L’inammissibilità deriva dall’essere il motivo in parte
incentrato su questione nuova.
Dalla sentenza risulta che gli avvisi di accertamento
erano stati impugnati eccependo la “illegittimità della
notifica dell’atto (..) perché notificato congiuntamente
con altri avvisi mediante un unico plico”. Risulta invero
che, avverso la decisione di primo grado, la contribuente
aveva fatto appello “riproponendo gli stessi motivi
dedotti nei ricorsi introduttivi”.
Se ne desume che la questione pregiudiziale era stata
prospettata in relazione al solo profilo della notifica

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all’avvenuta impugnazione degli atti dinanzi alla

congiunta, a mezzo cioè di unico plico per tutti gli
atti, non anche in relazione a un supposto vizio peraltro come si vedrà completamente irrilevante – di
omessa compilazione e/o sottoscrizione della relata da

Può osservarsi che la circostanza trova altresì conforto
nella trascrizione della corrispondente parte dell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado, che la
ricorrente ha riportato nel corpo del ricorso per
cassazione in modo da renderlo autosufficiente. Si
apprende che in effetti l’eccezione era stata motivata
dall’essere avvenuta la notifica “in unica busta” per
“quattro distinti avvisi di accertamento”, cosa che non
avrebbe consentito di ritenere assolta la funzione poiché
non poteva “essere verificato a quale atto di
riferi(sse) la notifica eseguita”.
La questione afferente la presunta inesistenza della
notificazione per vizio di compilazione e/o di
sottoscrizione da parte del messo notificante è stata
quindi per la prima volta prospettata in questa sede di
legittimità.
III. – Nella parte ulteriormente insistente sull’unicità
del plico, il primo motivo è poi infondato; così come lo
è d’altronde il terzo, in rapporto al quale è sufficiente

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parte del messo notificatore.

correggere la motivazione della sentenza quanto al
profilo preliminare.
Va rammentato che in tema di Ici il d.lgs. n. 504 del
1992, art. 11, comma 2, prevede per la notifica degli

servizio postale, con invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Ciò esclude l’applicabilità delle norme generali di cui
agli artt. 137 e seg. cod. proc. civ., atteso
l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e
tenuto conto del fatto che il legislatore, quando ha
voluto che le notificazioni, in materia tributaria,
fossero eseguite secondo le norme del codice di procedura
civilelo ha detto in modo chiaro (v. Sez. 5^ n. 2130910, n. 270-12).
A fronte di tale facoltà di notificazione semplificata,
alla spedizione dell’atto si applicano le norme
concernenti il servizio postale ordinario, non quelle
della 1. n. 890 del 1982 (v. Sez. 5^ n. 17598-10 e n.
9111-12).
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della
disciplina postale, da un lato non deve essere redatta
alcuna relata di notifica o annotazione specifica
sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è
stato consegnato il plico e, dall’altro, l’atto comunque

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avvisi di accertamento e di liquidazione il ricorso al

pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi
ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la
presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.,
superabile solo se il medesimo dia prova di essersi

cognizione.
In siffatto contesto di massima semplificazione, non
costituisce dunque motivo di nullità della notificazione
la circostanza che distinti avvisi di accertamento siano
notificati a mezzo di un unico plico raccomandato, e il
problema si sposta – come detto – sul versante della
prova del contenuto del plico in relazione alla citata
disciplina sostanziale involgente la presunzione di
conoscenza degli atti giunti all’indirizzo del
destinatario.
Poiché la stessa ricorrente deduce che la raccomandata di
notifica dei distinti avvisi di accertamento, in busta
chiusa, era stata “ricevuta in data 12-11-2004”, e poiché
non risulta neppure dedotta una ipotetica carenza
contenutistica del plico in relazione a taluno dei citati
avvisi, è ovvio che nessuna decadenza era maturata.
Invero l’art. 2, comma 33, della legge n. 350 del 2003
(legge finanziaria per il 2004) aveva già disposto che
“in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3,
della legge 27

luglio 2000,

n.

212,

concernente

6

trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne

l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini
per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003,
sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle

IV. – Il secondo motivo è inammissibile perché privo
della necessaria sintesi volta a specificare il fatto
controverso, essendo la doglianza attinente a una
questione giuridica insuscettibile di esser dedotta
mediante il vizio di insufficiente motivazione della
sentenza.
V. – Il quarto motivo è infondato.
La ricorrente lamenta che non sia stata esaminata “la
questione attinente alla illegittimità dell’accertamento,
con riferimento alle sanzioni, per violazione e falsa
applicazione dell’art. 74 legge 342-2000 e art. 6 del
d.lgs. 472-92, sebbene tempestivamente dedotta quale
censura anche in grado d’appello”.
Può osservarsi che il vizio di omessa pronuncia è da
escludere allorché sulla specifica questione il giudice
di merito si sia pronunciato, anche solo per implicito,
disattendola.
Nel caso di specie si apprende dal ricorso che la
doglianza relativa alle sanzioni era stata ancorata al
rilievo che il già citato art. 74, comma 3, nel prevedere

7

annualità di imposta 1999 e successive”.

la procedura di recupero dell’Ici pregressa,

non

consentiva ai comuni l’irrogazione di sanzioni in caso di
rendite non notificate.
In vero una simile doglianza è stata dalla commissione

della pronuncia che si assume omessa.
Nella parte finale della sentenza risulta apposto il
seguente periodo sintattico: “si ritiene inapplicabile
alla fattispecie in esame la disciplina contenuta
nell’art. 74 della legge n. 342-2000 che disciplina
l’efficacia delle rendite catastali per i fabbricati
diversi dal gruppo D di cui al comma 3 del citato d.lvo
n. 504/1992”.
L’affermazione attinge – escludendolo – giustappunto il
presupposto argomentativo dell’invocata disapplicazione
della sanzione, rendendo così evidente che la questione
sottostante era stata considerata, per guanto
negativamente.
VI. – Il ricorso è rigettato.
La complessità delle questioni sollevate, in rapporto
alla

scarsa

dell’insorgenza

giurisprudenza
del

esistente

contenzioso,

all’epoca

giustifica

la

compensazione delle spese processuali.
p.q.m.

8

tributaria regionale disattesa, con conseguente esistenza

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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