Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6638 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19462-2014 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,
presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona
del Direttore della Direzione Legale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE
ANGELIS, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 931/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti da T.G., in forza di ordinanza di assegnazione di somme emessa nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi;
la Corte ha accolto l’eccezione di prescrizione del credito, rilevando – per un verso – che l’ordinanza di assegnazione era divenuta definitiva col decorso del termine di cinque giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (nel testo dell’art. 617 c.p.c. applicabile ratione temporis) e – per altro verso – che l’atto di precetto era stato notificato il 29.4.2010, quando era ormai maturato (il 17.4.2010) il termine decennale di cui all’art. 2953 c.p.c.;
ricorre per cassazione la T., affidandosi ad un unico articolato motivo, con cui deduce “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo agli artt. 553 e 339 c.p.c. – art. 2697 c.c. – art. 326 c.p.c. – artt. 115 e 116 c.p.c.” nonchè “vizio di motivazione”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la censura motivazionale è inammissibile (in quanto non formulata con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo), mentre le restanti censure risultano infondate;
premesso – infatti – che l’ordinanza di assegnazione del credito nell’ambito dell’espropriazione presso terzi va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 615/2012, che fa salva l’impugnazione con l’appello nella sola ipotesi – non ricorrente nel caso in esame – in cui il provvedimento abbia un contenuto decisorio diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza) e considerato che “l’ordinanza di assegnazione… non impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio” (Cass. n. 25946/2007), appare conforme a diritto la conclusione che il temine prescrizionale sia comunque decorso dalla scadenza del quinto giorno successivo alla registrazione dell’ordinanza, costituente elemento univoco della sua conoscenza da parte dell’assegnataria;
il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite, mentre il ricorso incidentale – sostanzialmente condizionato – resta assorbito;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 710,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017