Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6638 del 06/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6638 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 15011-2009 proposto da:
TASSONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TOSCANA l C/0 CERULLI IRELLI, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO TERRANOVA giusta delega a
margine;
– ricorrente –
2015
3879
contro
COMUNE DI PARGHELIA in persona del Sindaco in carica
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.
L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO CIUFOLINI, rappresentato e difeso
Data pubblicazione: 06/04/2016
dall’avvocato MARIA CATERINA INZILLO giusta delega in
calce;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 59/2008 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 05/05/2008;
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LAMPO per delega
dell’Avvocato TERRANOVA che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
15011-09
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 5-6-2008 la commissione tributaria
regionale della Calabria accoglieva l’appello del comune
di Parghelia nei confronti della decisione con la quale
aveva ritenuto esenti da Ici, siccome in concreto
insuscettibili di immediata utilizzabilità edificatoria,
alcuni terreni di proprietà di Francesco Tassone.
La
commissione
tributaria
regionale
in
contrario
osservava che l’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 doveva
essere
interpretato nel
senso dell’assoggettabilità
all’Ici delle aree da considerarsi fabbricabili in base
allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti
attuativi.
Contro la sentenza d’appello il contribuente ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il comune ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per
distinte omissioni di pronuncia.
Segnatamente deduce (i) l’ omessa pronuncia in relazione
al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento;
(ii) l’omessa pronuncia in relazione all’erroneità della
stima del valore dei terreni oggetto di accertamento;
la commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia
(iii) l’omessa pronuncia in relazione al profilo di
illegittimità delle aliquote Ici, per incompetenza della
giunta comunale; (iv) l’omessa pronuncia in relazione
alla intervenuta decadenza dal potere impositivo per
(v) l’omessa pronuncia in relazione all’illegittimità
dell’irrogazione delle sanzioni.
– Il ricorso è inammissibile per difetto di
autosufficienza.
Dal testo della sentenza gravata non risulta che le
questioni oggi tradotte in motivi di doglianza, secondo
il paradigma dell’omissione di pronuncia, siano state in
concreto sollevate dal contribuente a mezzo del ricorso
contro l’avviso di accertamento; né tanto meno risulta
che le medesime, ove anche sollevate col ricorso per il
giudice di primo grado, siano state riproposte in appello
ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992.
III. – Secondo un consolidato e risalente principio (cfr.
Sez. un. n. 15781-05), valevole sia in sede civilistica
(v. da ultimo Sez. 2^ n. 17049-15, nonché Sez. lav. n.
14561-12), sia in sede tributaria (v. tra le tante Sez.
6^-5 n. 5344-13), è inammissibile, per violazione del
principio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione
col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di
appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano
infruttuosa decorrenza dei termini per l’accertamento;
compiutamente riportati nella loro integralità nel
ricorso, sì da consentire alla corte di verificare che le
questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la
fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere
Il principio a maggior ragione rileva per il processo
tributario, stante il connotato impugnatorio che lo
caratterizza; il quale postula la cristallizzazione del
tema decisionale in rapporto a quanto eccepito dinanzi
alla commissione tributaria provinciale.
IV. – Nel caso di specie, l’onere processuale risulta
inadempiuto, chiaramente inidonea allo scopo essendo la
del tutto generica asserzione leggibile a pag. 4
dell’odierno ricorso, quanto all’esser stati riproposti
in appello “tutti i motivi di nullità sollevati in primo
grado – .
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e
condanna il ricorrente alle spese processuali, che
liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori e
rimborso forfetario di spese generali nella percentuale
di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 15 dicembre 2015.
all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
Il dnsigliere
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