Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6637 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10387-2007 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS

AVVOCATI, rappresentata e difesa dall’avvocato BERETTA STEFANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/03/2006 r.g.n. 2/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega BERETTA STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso principale, inefficacia ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16/27.3.2006 la Corte di appello di Trento confermava la sentenza resa dal Tribunale di Trento il 14/20.1.2005, che rigettava la domanda proposta da Z.S. nei confronti delle Poste italiane per far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le parti per il periodo 7.6.1999/31.8.1999, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Osservava in sintesi la corte territoriale che correttamente il giudice di primo grado aveva ravvisato la risoluzione del rapporto contrattuale per mutuo consenso, tenuto conto che il lavoratore aveva cessato l’attività lavorativa senza sollevare alcuna obiezione, che non aveva manifestato alcun interesse a riprendere il lavoro alle dipendenze della società appellata per oltre quattro anni, che aveva rinvenuto altra occupazione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso Z.S. con due motivi.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato le Poste Italiane, le quali hanno anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dell’art. 1422 c.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso di considerare che l’azione di nullità (parziale) del contratto, nel caso proposta, era imprescrittibile.

Con il secondo motivo prospetta ancora violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1372 e 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione, osservando come la sentenza impugnata aveva ritenuto risolto per mutuo consenso il rapporto di lavoro sulla base di una valutazione illogica e di considerazioni soggettive prive di riscontro.

Con il ricorso incidentale condizionato le Poste italiane prospettano violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c., L. n. 230 del 1962, art. 1, L. n. 56 del 1997, art. 23 della normativa contrattuale applicabile, nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto necessaria la prova scritta del contratto di assunzione, sebbene il lavoratore non avesse contestato di averlo sottoscritto, e che fosse, altresì, necessaria la prova del nesso causale fra le esigenze generali dedotte nella causale dei contratti individuali ed ogni singola assunzione.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Il ricorso principale è inammissibile per mancanza dei quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

La sentenza impugnata è stata pubblicata, infatti, successivamente al 2 marzo 2006, e, quindi, risulta soggetta ratione temporis alla disposizione in esame, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 la quale, come noto, è stata successivamente abrogata dalla Legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi, tuttavia, dell’art. 58, comma 5 della medesima Legge tale ultima disposizione si applica solo “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata in vigore della legge” stessa.

Ne deriva che nel periodo ricompreso fra l’introduzione dell’art. 366 bis c.p.c. e la sua abrogazione, risulta rilevante, ai fini della permanenza, in via transitoria, del precetto, la data di pubblicazione del provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, che, ove anteriore al 4 luglio 2009, comporta l’obbligo per la parte ricorrente della formulazione del quesito di diritto, a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia di quello incidentale condizionato tardivo proposto dalle Poste Italiane.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale condizionato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 25,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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