Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6637 del 18/03/2010
Cassazione civile sez. III, 18/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ ASFALTI BITUMI CAMMALLERI & G. SRL in persona del suo
legale
rappresentante pro tempore e Amministratore Unico pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo
studio dell’avvocato GUZZI FRANCESCA, rappresentata e difesa dagli
avvocati D’ALEO GIUSEPPE, SANGUEDOLCE SEBASTIANO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ROAN SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. LANZA 120, presso lo studio
dell’avvocato RAPISARDA LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato
CAVALLARO ANTONINO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2 007 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE –
Sezione Distaccata di CORLEONE del 18.11.07, depositata il
27/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. La s.r.l. Asfalti Bitumi Cammalleri & C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 27 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Termini Imprese, Sezione Distaccata di Corleone, ha accolto l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, proposta dalla s.r.l. Roan avverso l’esecuzione per espropriazione presso terzi iniziata da essa ricorrente nei suoi confronti.
Al ricorso l’intimata s.r.l. Roan ha resistito con controricorso.
2. Il ricorso – ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in ragione del testo dell’art. 616 c.p.c. anteriore alla modifica operatane dalla L. n. 69 del 2009 – è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso, siccome ha eccepito parte resistente e comunque dovrebbe rilevarsi d’ufficio, appare inammissibile, perchè tardivamente proposto.
Invero, alla controversi, in quanto avente ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, non trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007) e, pertanto l’esercizio del diritto di impugnazione sarebbe dovuto avvenire entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre è avvenuto palesemente ben oltre, cioè il 9 gennaio 2009.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati sollevati rilievi.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaseicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010