Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6637 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8684-2015 proposto da:

IL PUNTO CASA DI P.C. E C SAS, (P.I. (OMISSIS)) in persona

del socio accomandatario nonchè legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO GIOVANNI DEL MANZO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza 5859/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, emessa e

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Punto Casa di P.C. e C. s.a.s., debitore esecutato, con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. chiedeva al Tribunale di Genova di “accertare e dichiarare che il prezzo stabilito per gli immobili di cui alla procedura R.G. n. 292/2011 nell’ordinanza 29 maggio 2013 Cron. n. 1512 è notevolmente inferiore a quelli di mercato e a qualsiasi attribuibile ai fini di vendita, attese le incongruenze… circa i valori assegnati ai beni staggiti in CTU, previo rinnovo di quest’ultima a cura di diverso perito, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o riformare l’ordinanza di vendita opposta nel senso di attribuire al compendio oggetto di esecuzione il giusto prezzo, da intendersi quale quello effettivamente diretto alla realizzazione del massimo valore pecuniario dei beni immobili… e comunque come derivante dall’esperenda CTU…. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

Dei cinque creditori cui veniva notificato il predetto atto di citazione (Condominio di (OMISSIS), Condominio di (OMISSIS), Intesa San Paolo S.p.a., P.S. e avv. L.P.) si costituiva il solo Condominio di (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte alle spese di lite.

Nelle more al giudice dell’esecuzione perveniva una relazione del delegato di vendita nella quale si evidenziavano discrasie tra lo stato dei luoghi e quanto rilevato dal perito assicuratore sicchè il predetto giudice nominava un altro CTU.

Successivamente, il Tribunale di Genova, dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla controversia sottoposta al suo esame, sul rilievo che trattavasi “di opposizione ex art. 617 c.p.c. in relazione all’ordinanza di vendita del 29.5.2013 superata – a seguito di rinnovata valutazione del G.E. – dalla diversa e ulteriore ordinanza di vendita del 5.11.2013, da intendersi quindi implicita revoca della prima”, e, stante la soccombenza virtuale della s.a.s. Il Punto Casa di P.C. e C., condannava quest’ultima al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio di (OMISSIS), liquidate in Euro 13.000 per spettanze professionali, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Avverso tale decisione la società da ultimo indicata ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo del ricorso si lamenta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè al D.M. n. 55 del 2014”.

La società ricorrente deduce che il Tribunale richiamando i “valori medi, scaglione tra 52.001 e 260.000 Euro”, avrebbe fatto esplicito riferimento alle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 cui non si sarebbe però attenuto correttamente, in quanto non avrebbe liquidato le spese in base alla tabella n. 18 allegata al già indicato D.M., intitolata “Procedure esecutive immobiliari” in base alle quali, tenuto conto della fascia di valore individuata in sentenza, avrebbe dovuto liquidare Euro 1.365,00 per la fase introduttiva ed Euro 935,00 per la fase di trattazione, per un totale di Euro 2.300,00, oltre accessori di legge.

Sostiene peraltro la ricorrente che, pur applicando la tabella n. 2 relativa ai procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale, la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale sarebbe comunque errata, atteso che la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., senza necessità di alcuna attività istruttoria, e tenuto conto che lo stesso Tribunale ha espressamente dichiarato di attenersi ai “valori medi, scaglione tra 52.001 e 260.000 Euro”, senza, quindi, operare un qualche aumento percentuale di tali importi medi, non rinvenendosi peraltro alcuna motivazione a supporto di un tale eventuale aumento. La liquidazione in parola avrebbe dovuto, pertanto, effettuarsi – ad avviso della ricorrente – sommando il compenso della fase di studio (Euro 2.430,00), quello relativo alla fase introduttiva del giudizio (Euro 4.050,00) e quello relativo alla fase decisionale (Euro 4.050,00), omettendo di sommare il compenso relativo alla fase istruttoria mai svoltasi (Euro 5.400,00) per un totale di Euro 8.030,00.

Inoltre la ricorrente contesta anche l’operata determinazione della fascia di valore cui il Tribunale ha fatto riferimento (da 50.001 a 260.000 Euro), risultando il Condominio titolare di un credito autonomo rispetto agli altri litisconsorti, pari ad Euro 11.705,22, sicchè, a suo avviso, occorrerebbe far riferimento a tale importo e non a quello risultante dalla somma di tutti i crediti inseriti nella procedura, ed evidenzia che, facendo riferimento alla fascia di valore da 5.201,00 a 26.000,00 Euro, applicando la tabella 18 nei termini anzidetti si perverrebbe ad un totale di Euro 1.080,00, oltre accessori di legge, e che, ove si ritenesse di applicare la tabella n. 2, sempre così come sopra precisato, si perverrebbe ad un totale di Euro 3.235,00, oltre accessori di legge.

3.1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere la proposta del relatore.

3.2. Il motivo risulta, infatti, infondato.

Ed invero vertendosi nella specie di opposizione ex art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi, va applicata la tabella per il giudizio di cognizione (tab. 2).

Quanto alla individuazione dello scaglione applicabile, si osserva che ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (Cass. 23/01/2014, n. 1360). Questa Corte al riguardo, con sentenza n. 12354 del 24/05/2006, ha pure affermato che, in tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase antecedente l’inizio dell’esecuzione, cioè avuto riguardo al valore del credito per cui si procede; invece, con riferimento alla fase successiva all’inizio dell’esecuzione (fatta eccezione per l’ipotesi di opposizione concernente l’intervento di un creditore, nella quale si deve far riferimento al valore del solo credito per il quale l’intervento viene effettuato) va determinato avendo riguardo agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione predetta; qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l’accoglimento od il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell’atto opposto; in ogni caso detto valore della causa non può essere ritenuto superiore nè all’importo del credito totale per cui si procede, nè al valore dei predetti effetti economici, nè al valore del bene o dei beni oggetto dell’atto opposto.

Nella specie dovrebbe quindi farsi riferimento al valore del bene in contestazione che però non viene indicato in ricorso, sicchè quest’ultimo sul punto presenta profili di marcata genericità.

Non risulta, quindi, validamente contestato lo scaglione applicato dal Tribunale.

A quanto precede va poi aggiunto che non può essere accolta neppure la censura con cui la ricorrente si duole che il Giudice del merito abbia riconosciuto il compenso per la fase istruttoria, in quanto la causa è stata decisa ai sensi “dell’art. 281 sexies c.p.c., ossia senza necessità di alcuna attività istruttoria”.

Ed invero il D.M. n. 140 del 2012, art. 4, comma 5, ricomprende nella fase istruttoria, a solo titolo esemplificativo, un complesso di attività, non esclusivamente riferibili all’acquisizione della prova (e in specie, le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, ecc.), rispetto alle quali la censura si rivela, per un verso, inammissibile per difetto di specifiche indicazioni sul concreto svolgimento di siffatta attività e, per altro verso, comunque, infondata, nella misura in cui appare postulare un riduttivo concetto di “attività istruttoria” (v. Cass. 5/05/2016, n. 8951).

Va, infine, precisato che la ricorrente non contesta che il Tribunale si sia attenuto ai valori medi della tabella e la medesima parte risulta ben consapevole del fatto che il predetto Giudice, pur avendo fatto riferimento a tali valori, ha liquidato complessivamente un importo inferiore di Euro 430,00 rispetto alla somma aritmetica dei compensi medi previsti, in applicazione della tab. n. 2, oltre che per la fase di studio, per quella introduttiva del giudizio e per quella decisionale, anche per quella istruttoria che va, per quanto appena evidenziato, riconosciuta (v. ricorso p. 8).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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