Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6637 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4967-2019 proposto da:

UNICALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI,

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1800/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 3 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dalla Unicalcestruzzi S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro il provvedimento di diniego del rimborso richiesto dalla contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, (TUA), dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011. Osserva la CTR che poichè l’imposta è pagata dal fornitore solo questi è legittimato a chiederne il rimborso; il rapporto tributario si è instaurato tra il fisco ed il fornitore e soltanto tra di essi può esistere il rapporto restitutorio.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 TUA, comma 2, e art. 53 TUA. Censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la legittimazione esclusiva alla richiesta di rimborso dell’addizionale per la fornitura di energia elettrica in capo al fornitore-produttore, in quanto soggetto obbligato dal lato passivo nei confronti dell’Erario, escludendola invece in capo all’utente consumatore, nei confronti del quale il fornitore, su un piano solo civilistico, può riversare l’onere assolto mediante rivalsa, restando a sua volta destinatario ineludibile delle pretese restitutorie del cliente. Contesta con diffuse argomentazioni, richiamando una serie di pronunce di questa Corte, che al consumatore finale sia preclusa un’azione diretta contro il Fisco.

La Corte, tenuto anche conto dei rilievi formulati in memoria dalla ricorrente, non palesandosi la controversia di immediata evidenza decisoria, rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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