Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6637 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6637 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 11207-2009 proposto da:
COMUNE DI MAGIONE in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 1l4
E, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO M. ORLANDO
giusta delega a margine;

– ricorrente –

2015
contro

3878

TERRE DEL CARPINE

COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETA’ in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DORA l, presso

lo studio dell’avvocato DOTTORI RITA,

rappresentato e

Data pubblicazione: 06/04/2016

difeso dall’avvocato FLAVIO CAMILLI giusta delega a
margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 33/2008 della COMM.TRIB.REG.
di PERUGIA, depositata 111/06/2008;

udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

11207-09

Svolgimento del processo
Il comune di Magione ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della commissione tributaria
regionale dell’Umbria che, in controversia concernente

di Carpine soc. coop. agricola, ne ha respinto l’appello
ritenendo la piena correttezza, sul piano logico e
giuridico, della decisione di primo grado favorevole alla
società.
Ha articolato tre motivi ai quali l’intimata ha replicato
con controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione
Appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso,
concluso da idoneo quesito, col quale il ricorrente
denunzia, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ., la nullità della sentenza “per completa carenza di
esposizione dello svolgimento del processo, delle
richieste delle parti nonché dei motivi

di fatto e di

diritto”.
In effetti l’impugnata sentenza, dopo aver indicato
l’oggetto del contendere in un “avviso di accertamento
Ici”, senza ulteriori specificazioni, e dopo aver
sottolineato che il comune appellante

aveva lamentato che

la società svolgeva attività prevalentemente commerciale
e non di natura agricola, ha respinto l’appello con la

1

l’Ici – anni dal 1999 al 2002 – nei confronti della Terre

seguente telegrafica motivazione: “la decisione dei
giudici di primo grado è corretta sia sul piano logico
che giuridico né sono stati prodotti ulteriori elementi
che inducono a dubitare della qualità di imprenditore
del

soggetto

interessato.

ulteriori

disquisizioni tecniche del comune di magione possono
avere in questa sede alcuna rilevanza probatoria”.
E’

di solare evidenza che una simile lapidaria

consecuzioni di frasi è totalmente inidonea a esprimere
una qualsivoglia ratio decidendi.

Essa si risolve in un

dato solo apparente, avendo il giudice d’appello mancato
di illustrare le ragioni e l’
concretamente

seguito per

itinerario logico

pervenire

al

risultato

enunciato in sentenza.
Restano assorbiti i restanti due motivi.
Alla sentenza segue il rinvio alla medesima commissione
tributaria regionale, diversa sezione, per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.g.m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per
le spese del giudizio di cassazione, alla commissione
tributaria regionale dell’Umbria.

2

agricolo

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

sezione civile, addì 15 dicembre 2015.

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