Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6636 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

La Fornarina s.n.c. di Togni Andrea & C., in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi

53, presso l’avv. Russo Claudio, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Cocchi Claudia, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, sez. 5, n. 47 del 22/8/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha parzialmente accolto il ricorso della societa’ contro un avviso di irrogazione sanzioni per assunzioni irregolari.

La societa’ resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo e’ inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimita’ costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicche’, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era gia’ formato, non. essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimita’ costituzionale) la pronunzia, e’ inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimita’ (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce riguardo al fatto che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta l’erroneita’ della decisione per avere ad essa addossato le conseguenze del difetto di prova in ordine alla data effettiva di inizio dei rapporti di lavoro. Il mezzo e’ manifestamente fondato.

Con la sentenza n. 144 del 2 005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilita’, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno nel quale e’ stata elevata contestazione della violazione.

Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento ne’ dal giorno dichiarato dai lavoratori come data di assunzione)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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