Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6636 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3795-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. GRAMSCI
54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4513/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da P.M.V. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR che la notifica dell’appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, per non avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo di operatore di posta privata.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., per avere l’impugnazione, con la costituzione dell’appellato, raggiunto il SUO scopo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
“La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.
Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.
Occorre tuttavia verificare, prima di disporne la rinnovazione, se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l’appello inammissibile in quanto tardivo.
A tal fine va disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria acquisisca il fascicolo d’ufficio (relativo ai gradi di merito) presso la segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021