Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6636 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15424-2014 proposto da:

G.G., in proprio e nella sua qualità di liquidatore e

legale rappresentante della ditta “Il Sorriso” società cooperativa

in liquidazione, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO

LUCCHETTI in virtù di delega in atti;

– ricorrente principale – intimato in relazione al ricorso

incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 994/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/01/2014 R.G.N. 210/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 994/2013 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa dal locale Tribunale che aveva accolto l’eccezione di decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14 ha rideterminato in Euro 66.588,50 la sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione 135915/2010/AC3/T6, con la quale l’Agenzia delle Entrate di Ancona, in relazione al rapporto professionale instaurato dagli anni 2007 al 2010 con C.F., dipendente della Marina Militare, aveva contestato a G.G. e alla “Il Sorriso” Società Cooperativa l’affidamento di incarichi ad un dipendente pubblico senza avere richiesto la necessaria preventiva autorizzazione e l’omissione della comunicazione alla amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi corrisposti: ciò in violazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 1 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11.

2. La Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha evidenziato che: a) non poteva condividersi l’affermata decadenza del potere sanzionatorio dell’autorità pubblica ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 (in quanto era maturata la decadenza prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2) posto che l’accertamento della Guardia di Finanza si era svolto mediante la doverosa richiesta di informazioni essenziali per la verifica della sussistenza dell’illecito che non potevano dedursi dai dati contenuti a ben diversi fini nei previ accertamenti degli enti previdenziali trasmessi nel giugno del 2009; inoltre non poteva dirsi irragionevole il tempo trascorso per questa attività ulteriore rispetto alla notificazione della contestazione avvenuta il 17.5.2010 e l’opponente non aveva allegato in quale data avrebbe fornito risposta alle richieste di notizie della Guardia di Finanza; b) non era fondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’ordinanza ingiunzione, per essere avvenuta a mezzo di messi speciali e non mediante invio di raccomandata da parte dell’ufficio finanziario, trattandosi di mera irregolarità che non incideva sulla validità del procedimento notificatorio; c) l’illecito veniva integrato, sul piano soggettivo, anche dalla colpa per cui incombeva sul conferente dell’incarico l’obbligo di assumere informazioni sulla qualità dell’incaricato; d) la violazione della norma era ben riferibile anche al soggetto che aveva conferito l’incarico, sia pure in veste di interposto di altri; e) era illegittima la distinta applicazione della sanzione pari al doppio degli emolumenti, oltre che per il conferimento dell’incarico senza autorizzazione, anche per l’omessa comunicazione dei compensi erogati di talchè eliminava l’irrogazione della sanzione corrispondente al 200% delle retribuzioni per l’omessa comunicazione di queste.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.G., in proprio e nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della ditta “Il Sorriso” Società Cooperativa in liquidazione, sulla base di motivi illustrati con memoria.

4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha formulato, a sua volta, ricorso incidentale affidato a motivi.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nonchè l’error in procedendo, poichè il giudice di appello aveva posto a fondamento della propria decisione un fatto non allegato, costituito dalla circostanza che erano state necessarie, con relativa esecuzione, indagini ulteriori rispetto ai fatti attestati dal verbale DPL-INPS-INAIL del 22.6.2009 (la contestazione degli addebiti era poi avvenuta il 17.5.2010), quando, invece, ciò non era stato mai oggetto di allegazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., circa l’attribuzione dell’onere della prova sulla tempestività della contestazione di addebito, per non avere la Corte territoriale posto tale onere a carico dell’Agenzia delle Entrate.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che l’accertamento della Guardia di Finanza sarebbe continuato, dopo la ricezione del verbale del 22.6.2009, anche successivamente, mediante la richiesta della documentazione inerente le prestazioni rese dal C. e che tale attività aveva legittimato il protrarsi della contestazione di illecito per circa un anno, quando, invece, tali indagini avrebbero potuto richiedere solo pochi giorni e non era stato specificato perchè essi si fossero protratti per circa un anno.

5. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., per mancato esercizio dei propri poteri istruttori perchè, sempre in relazione alla sopra attività di accertamento dopo la ricezione del verbale INPS-INAIL-DPL i giudici di seconde cure avrebbero potuto certamente accertare le ragioni che avevano determinato il tempo trascorso.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11 e del D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 1 (conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere ritenuto la Corte di appello che l’obbligo di richiedere l’autorizzazione e di comunicare alla amministrazione di appartenenza le retribuzioni incombeva solo ed esclusivamente sulla ditta (nel caso in esame “Residenze Anni Azzurri” srl) che era l’effettivo datore di lavoro del C. e non anche alla Cooperativa “Il Sorriso” che aveva svolto funzioni di intermediaria.

7. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11, del D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 1 (conv. in L. 28 maggio 1997 n. 140) e della L. n. 689 del 1981, art. 3 perchè erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto colposo il comportamento di essi ricorrenti nel non avere richiesto notizie circa la qualifica di pubblico dipendente del C., pur non sussistendo alcuna norma che preveda tale obbligo di informazione circa la situazione lavorativa dell’incaricato che, in possesso di regolare partita Iva, solo in un secondo momento aveva portato a conoscenza, peraltro indirettamente, del suo rapporto lavorativo presso una Amministrazione dello Stato.

8. Con l’unico articolato motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.Lgs. 28 marzo 1997, n. 79, art. 53 commi 9, 11, 15 secondo periodo convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto di escludere la sanzione prevista anche per l’omessa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dei compensi ricevuti dal dipendente, trattandosi di fattispecie autonoma rispetto a quella della mancata richiesta di autorizzazione alla medesima Amministrazione.

9. I primi tre motivi del ricorso principale, che per la loro connessione logico-giuridica devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

10. Tutte le censure hanno il loro fulcro nella contestazione della statuizione con cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione di decadenza che, invece, il Tribunale aveva accolto rilevando che la sola acquisizione di tutti i dati, per mettere l’ordinanza-ingiunzione, erano stati già in possesso della Amministrazione nel giugno del 2009 a fronte, invece, della contestazione dell’addebito avvenuto solo il 17.5.2010.

11. La Corte territoriale ha posto a base della propria decisione, come detto, la doverosa richiesta di informazioni essenziali richieste alla Cooperativa in ordine alle prestazioni del C., nonchè la ragionevolezza del tempo trascorso, necessario per detto accertamento, in un contesto in cui l’originario opponente non aveva allegato in quale data avrebbe fornito risposta alle richieste della Guardia di Finanza.

12. In verità, osserva il Collegio che l’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto sulla base di una ricostruzione dei fatti e degli elementi che non era stata assolutamente prospettata in prime cure, non avendo essa Agenzia contestato la ricezione del verbale di accertamento INPS – INAIL – DPL del 22.6.2009, recante tutti i dati per procedere alla contestazione dell’illecito, nè specificato quale genere di attività istruttoria era stata svolta nel lungo tempo di un anno trascorso dalla ricezione del suddetto verbale, limitandosi, invece, ad affermare in quella sede unicamente che il complesso dell’attività istruttoria, che presupponeva l’accertamento di una pluralità di persone coinvolte, rendeva congruo il tempo trascorso che rientrava, peraltro, nel campo della discrezionalità tecnica della PA non sindacabile nel merito dal giudice ordinario.

13. La Corte di appello, pertanto, decidendo su allegazioni che non erano mai state proposte in primo grado, ha riformato la pronuncia di prime cure – che invece aveva dato espressamente atto della non contestazione della Agenzia sulla messa a disposizione di tutti i dati fin dal giugno 2009 e sulla mancata indicazione di atti di indagine suppletivi- sulla base di una diversa ricostruzione del fatto che non era stata oggetto di una rite et recte prospettazione in primo grado, così violando il disposto di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c..

14. Inoltre, la Corte territoriale ha escluso che le operazioni di accertamento si fossero protratte per un tempo irragionevole, in modo del tutto apodittico e che, nello stesso modo, ha considerato irrilevante in contrario che, in casi analoghi, i tempi per l’accertamento fossero stati più contenuti, così discostandosi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le operazioni di accertamento per le sanzioni amministrative devono avvenire in tempi ragionevoli (cfr. Cass. n. 32710/2018 in fattispecie analoga a quella per cui si procede).

15. In sintesi, quindi, senza alcun supporto probatorio e/o logico della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 è stata data una interpretazione non corretta della vicenda processuale che, in realtà, si è tradotta in una violazione della norma stessa.

16. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi devono essere accolti con assorbimento della trattazione degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dalle controricorrenti.

17. Non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa, ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di nullità dell’ordinanza ingiunzione originariamente opposta dal G..

18. Le spese del giudizio di primo grado, di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri nonchè il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell’ordinanza ingiunzione opposta. Condanna l’Agenzia delle Entrate e L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona – al pagamento delle spese, in favore di G.G.: del giudizio di primo grado che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; del giudizio di secondo grado che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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