Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6636 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6636 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 8607-2009 proposto da:
COMUNE DI TERNI in persona del Sindaco in carica pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO

con

studio

in TERNI P.ZZA MARIO RIDOLFI 1 PALAZZO SPAD (avviso
2015

postale ex art. 135) giusta delega a margine;
– ricorrente –

3877
contro

RETRINI CAMILLO, USIGNOLI LUCIANA CARMINA, IPPOLITI
NADIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 06/04/2016

Nonché da:
IPPCLITI NADIA, PETRINI CAMILLO, USIGNOLI LUCIANA
CARMINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO
20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,
rappresentati e difesi dall’avvocato NERIO ZUCCACCIA

controricorrente

incidentale –

contro

COMUNE DI TERNI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2008 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato RIZZO per
delega dell’Avvocato ZUOCACCIA che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

giusta delega in calce;

8607-09

Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale dell’Umbria, con
sentenza in data 17-3-2008, accogliendo il corrispondente
motivo di doglianza dei contribuenti Camillo Pettini,

sentenze della commissione tributaria provinciale di
Terni in altrettante controversie in materia di Ici anno 1999 – affermava la nullità, per violazione del
contraddittorio, degli impugnati avvisi di accertamento
del comune di Terni, atteso che non era stato allegato
l’atto

presupposto da cui desumere la variazione della

destinazione d’uso del bene. Tale atto era da ritenere
costituito da

una denunzia di pagamento della Tarsu

presentata dall’occupante, soggetto terzo.
La commissione tributaria regionale respingeva, invece, i
restanti motivi di doglianza dei contribuenti in ordine
alla eccepita illegittimità dell’accertamento dal punto
di vista dei

poteri impositivi esercitati dal comune,

alla nullità del medesimo per duplicazione d’imposta e
alla violazione, da parte del giudice di primo grado, del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Avverso la sentenza d’appello il comune di Terni ha
proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Luciana Usignoli e Nadia Ippoliti avverso distinte

I contribuenti hanno replicato con controricorso, nel
quale a loro volta hanno proposto due motivi di ricorso
incidentale.
Motivi della decisione

tutto, col primo mezzo, la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 7, comma 1, della 1. n. 212 del
2000 in relazione all’art. 3 della l. n. 241 del 1990,
nonché dell’art. 11, coma 2-bis, d.lgs. n. 504 del 1992.
Premesso che l’avviso di accertamento era stato adottato
sul presupposto di una variazione immobiliare di
accorpamento non denunciata in catasto, e della
conseguente inadeguatezza della base imponibile rispetto
alla effettiva consistenza del fabbricato, deduce che in
nessun modo si sarebbe dovuta allegare all’atto la
denunzia Tarsu dell’occupante il fabbricato,

non essendo

stata codesta denunzia messa al fondo della pretesa, né
alla stregua di elemento costitutivo né alla stregua di
presupposto di fatto, ma avendo essa rivestito semplice
elemento probatorio a corredo del fondamento della
stessa.
Denunzia poi, col secondo motivo, l’illogicità della
motivazione della sentenza sul punto controverso relativo
alla ritenuta carenza di motivazione degli avvisi di
accertamento.

2

I. – Nel ricorso principale il comune denunzia innanzi

II. – Il ricorso principale, i cui motivi possono essere
congiuntamente esaminati in guanto connessi, è infondato.
Occorre partire dalla considerazione che dal testo
dell’avviso di accertamento, che il comune ha trascritto

apprende che la pretesa afferente l’Ici era stata
sorretta dalla affermata esistenza di una situazione
immobiliare di fatto non corrispondente alle risultanze
catastali.
Era stata in particolare dedotta l’esistenza di un’unica
unità immobiliare adibita ad abitazione, a fronte
dell’esser state censite in catasto tre distinte unità,
parte a terreno e parte a fabbricato, con conseguente
difformità della rendita catastale cui associare la base
imponibile.
L’impugnata

sentenza,

in

consimile

situazione,

ha

osservato che il contribuente non era stato posto in
grado di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Questo perché era mancato l’ “elemento di riferimento”
(meglio: l’enunciazione dell’elemento) che aveva indotto
il comune di Terni a ritenere che l’ unità immobiliare
avesse mutato destinazione.
Gwomih:ort…
Tale elemento la ~mm«lia detto costituito dalla denunzia
presentata dall’occupante (soggetto terzo) ai fini del
pagamento della Tarsu. Per cui tale denunzia avrebbe

3

nel rispetto del principio di autosufficienza, si

dovuto essere allegata all’avviso di accertamento sotto
pena di nullità, ai sensi dell’art. 7, coma l, della l.
n. 212 del 2000.
III.

– Il comune censura la sentenza in quanto la

assertiva del difforme stato di fatto dell’immobile, era
stata semplicemente prodotta in giudizio quale elemento
di

prova, ma non era stata mentovata nell’avviso di

accertamento tra gli elementi costitutivi della pretesa.
Donde non doveva essere allegata all’atto.
IV. – La censura – per quanto confortata in fatto dalle
difese di cui al controricorso dei contribuenti – è in
verità priva di consistenza supponendo soltanto la
necessità di correggere la sentenza d’appello nella parte
motiva afferente.
Invero dagli

excerpta

trascritti dallo stesso comune è

dato constatare che la sopra detta condizione di avvenuto
accorpamento delle unità immobiliari, catastalmente
distinte, era stata indicata quale base dell’accertamento
senza alcuna indicazione degli elementi da cui la stessa
era stata desunta.
La motivazione aveva difatti riportato che la proprietà
era di due ditte distinte – “la parte censita al catasto
urbano (foglio 54 particella 13 subalterni 1 e 3) risulta
di proprietà ai signori Petrini Camillo, Petrini Petrino

denuncia Tarsu, presentata dal soggetto occupante e

e Ippoliti Nadia; la parte al catasto terreni (foglio 45
particella 13 subalterno 2) risulta in proprietà ai
sig.ri Pettini Camillo, Petrini Petrino, Laurenti Fine e
Usignoli Luciana Carmina” – ma con ellittica indicazione

possesso”).
Donde era stato solo genericamente condensato il risvolto
giuridico conseguente, secondo il quale “la base
imponibile ricavata dalle risultanze catastali” non era
“adeguata allo stato di fatto”, così da ricadere nella
previsione di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 50492 sub specie di fabbricati non iscritti in catasto o per
i quali fossero intervenute variazioni permanenti tese a
influire sulla rendita, anche se dovute all’accorpamento
di più unità immobiliari.
V. – In simile contesto fattuale, direttamente evincibile
da quanto evidenziato dal ricorrente, va confermata in
ogni caso la valutazione del giudice d’appello circa la
nullità dell’atto tributario.
Può convenirsi che il documento citato dalla commissione
tributaria (la denuncia ai fini della Tarsu) non
costituiva “atto” cui l’avviso in questione aveva
rinviato la motivazione della pretesa tributaria; e può
certo confermarsi che gli atti cui si riferisce la norma
sono solo quelli che rappresentano appunto la motivazione

5

della fonte (“così come risulta dagli atti in nostro

della pretesa tributaria che deve essere esplicitata
nell’avviso di accertamento (cfr. in luogo di molte, Sez.
5 – n. 22197-04, n. 27055-14), con esclusione ovviamente
degli atti normativi o a efficacia generale (v. Sez. 5′
n. 7044-14) e dei documenti di cui il contribuente sia
ex allis,

Sez. SA n. 407-

già a conoscenza (v. da ultimo,
15, n. 26527-14, n. 15327-14).

Sicché è vero che, da questo punto di vista, la denuncia
non doveva essere allegata all’avviso di accertamento.
Ma resta il fatto che la motivazione dell’avviso sopra
riportata, nella sua ermeticità, non assolveva l’onere di
cui al citato art. 7, comma l, della l. n. 212 del 2000,
avendo genericamente richiamando “atti” in possesso
dell’amministrazione, senza alcun’altra specificazione
doverosamente tesa a evidenziare quali fossero poi, in
concreto, questi atti, e quale il loro contenuto.
In tal modo il comune aveva comunque mancato di
compiutamente enunciare il presupposto della pretesa,
avendolo associato a un dato assertivo insondabile.
VI.

Come questa corte ha già affermato,

nel

procedimento tributario la motivazione dell’avviso di
accertamento assolve a una pluralità di funzioni, e tra
questa anche alla funzione di garanzia del diritto di
difesa del contribuente (v. Sez. 5″ n. 22003-14).

1

Tale funzione è assolta certamente delimitando l’ambito
delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva
fase processuale contenziosa, ma anche consentendo
l’esplicazione di una corretta dialettica processuale; e

contribuente di enunciare motivi di ricorso specifici a
pena di inammissibilità, mercé leggibili argomentazioni
contrapposte a quelle fondanti la pretesa impositiva.
Questo, anche in ossequio al principio costituzionale di
buona amministrazione, implica che sia previamente
esercitata un’azione amministrativa efficiente e congrua
alle finalità della legge, che permetta infine di
comprendere la effettiva (non meramente astratta) ragione
della decisione adottata.
Il che non è laddove l’ente impositore, enunciando la
pretesa in rapporto a un’allegata condizione di fatto,
ometta di indicare, nell’atto, quali siano le fonti
documentali da cui quella condizione sia stata desunta.
VII. – Il ricorso principale va dunque rigettato.
Il ricorso incidentale resta assorbito.
Benché senza specificazioni al riguardo, i motivi ivi
svolti si palesano incentrati sulle statuizioni di
rigetto delle ulteriori doglianze dai contribuenti
esplicitate avverso l’atto tributario. Si tratta quindi

7

dunque presuppone la salvaguardia finanche dell’onere del

ESENTE DA REGISI’RAZIONE
Al SENSI DEL D.P.2. 2614/1986
N.131 TAB.
i – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
di

motivi

di

ricorso

implicitamente

condizionati

all’accoglimento del ricorso principale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
assorbito

l’incidentale, e condanna il ricorrente alle spese
processuali che liquida in euro 1.000,00 per compensi,
oltre accessori e rimborso forfetario nella percentuale
di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 15 dicembre 2015.

Il onsiglier estensore
AtUa.liu

i

La Corte rigetta il ricorso principale,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA