Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6635 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8513-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata

e difesa dall’avvocato BERETTA STEFANINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/200 r.g.n. 1458/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega BERETTA STEFANINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze n. 97 e 98 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecco, in accoglimento delle domande di D.A.R. e M.R., dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi dalle stesse con la s.p.a. Poste Italiane (due contratti per la D.A. il primo dei quali dal 12- 3-2002 al 30-4-2002 e tre contratti per la M. il primo dei quali dal 7-6-1999 al 31-10-1999), con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora.

La società proponeva appelli avverso le dette sentenze, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande.

Le lavoratrici si costituivano, rispettivamente, resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 1-3-2006, confermava le pronunce appellate.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con dieci motivi.

La D.A. ha resistito con controricorso.

La M. è rimasta intimata.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè copie di verbali di conciliazione conclusi rispettivamente con la D. A. in data 4-2-2009 e con la M. in data 20-2-2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra la società e la D.A..

Nulla per le spese nei confronti della M. che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese con la D.A., nulla per le spese nei confronti della M..

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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