Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6635 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 6280-2016 proposto da:

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

PISTELLI, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO GERUNDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO QUAGLIARELLA giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, in persona del Procuratore Speciale e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASD PARADISE CLASS;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede il rigetto del ricorso;

avverso l’ordinanza n. R.G. 92001084/2012 del TRIBUNALE di TRANI,

depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani la A.S.D. Paradise Class di (OMISSIS) per sentirne accertare la responsabilità del sinistro accaduto il (OMISSIS) e per la condanna al risarcimento dei danni.

L’attrice esponeva che in data (OMISSIS), in qualità di iscritta alla associazione sportiva ASD Paradise Class, mentre usciva dal vano doccia dell’area spogliatoio, in assenza del tappetino di sicurezza, era scivolata a causa di una pozzanghera d’acqua formatasi all’esterno del vano; che a causa dell’impatto al suolo aveva riportato lesioni fisiche, per cui era stata accompagnata al Pronto Soccorso di (OMISSIS), ove le erano stati diagnosticati “trauma contusivo della spalla destra con lesione di cuffia, contusione del ginocchio destro e trauma contusivo emotorace destro; che di tale sinistro era responsabile l’associazione sportiva in qualità di custode delle attrezzature ex art. 2051 c.c.

Si costituiva la A.S.D. Paradise Class di (OMISSIS) (da ora ASD) e chiedeva: in via preliminare, di dichiarare l’improcedibilita del giudizio stante la competenza del collegio arbitrale ex art. 39 dello Statuto C.S.A.In; di fissare ai sensi dell’art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa della Zurich Insurance PLC quale assicuratore per la responsabilita civile della associazione; nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata;

La convenuta deduceva: che la F. era tesserata CSAIn; che lo statuto CSAIn, all’art. 39, prevedeva una clausola arbitrale, per cui ogni controversia tra affiliati e tesserati doveva essere promossa davanti al collegio arbitrale; che i fatti dedotti non erano provati.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Zurich Insurance Public Limited Company, già Zurich Insurance Company S.a. (da ora solo Zurich) e chiedeva di rigettare la domanda.

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 18-2-16,declinava la propria competenza in virtù della clausola arbitrale contenuta nell’art. 39 dello Statuto C.S.A.In.

Avverso detta decisione proponeva regolamento di competenza F.M.A. sostenendo come primo motivo che la clausola compromissoria dello statuto non era applicabile al caso di specie in quanto essa regolava solo i rapporti tra affiliati o tesserati e non le controversie che dovessero insorgere fra un tesserato o affiliato e l’associazione.

Come secondo motivo eccepiva la nullità della clausola compromissoria in quanto la clausola in oggetto prevedeva la nomina di un arbitro per ciascuna delle partii del terzo arbitro di comune accordo tra le stesse o in difetto da parte del Presidente del Consiglio nazionale di Giustizia e di conseguenza non garantiva l’imparzialità della decisione. Resisteva con controricorso la Zurich Insurance P.I.C. eccependo l’inammissibilità del regolamento.

Ha presentato memoria F.M.A.. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ necessario riportare gli articoli dello statuto del C.S.A.In, cui la F. era tesserata, che interessano la presente controversia:

ART. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – NATURA – DURATA.

E’ costituita l’Associazione Nazionale “Centri Sportivi Aziendali e Industriali” appresso indicata con la sigla “C.S.A.In.” con sede in (OMISSIS).

Lo CSAIn:

– a) Ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI con Delib. 22 febbraio 1979 ai sensi del D.P.R. n. 530 del 1974, art. 31; confermato con Delib. Consiglio Nazionale del CONI 15 maggio 2002, n. 1224.

– b) Ente nazionale, a carattere assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 29 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 14 ottobre 1974, n. 524, art. 2, comma 4 ed al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 20.

Lo CSAIn garantisce la partecipazione all’attività associativa a chiunque, uomo o donna, cittadino italiano o straniero ne rispetti le regole e le procedure di adesione, ne accetti i principi statutari e ne condivida le finalità.

Lo CSAIn può aderire e stipulare accordi con Enti, Istituzioni ed Associazioni Nazionali ed Internazionali che perseguono finalità analoghe, similari o di natura sociale (protezione civile, assistenza sociale, etc.). La durata dello CSAIn è prevista come illimitata.

ART. 39 – COLLEGIO ARBITRALE.

Gli affiliati e tutti i tesserati dello CSAIn esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di Organi Sociali di Giustizia.

Il Collegio arbitrale costituito dal Presidente del Collegio stesso e da due componenti; questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordi, la nomina del Presidente L demandata al Consiglio Nazionale di Giustizia, che dovrà provvedere anche alla designazione dell’arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Gli Arbitri, perchè così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedere.

ART. 34 – IL CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA.

Il Consiglio Nazionale di Giustizia è composto da tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dall’Assemblea Generale.

Elegge fra i propri componenti effettivi il Presidente.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. Giudica a maggioranza dei componenti.

E’ competente a decidere in prima istanza:

in materia di interpretazione delle norme statutarie;

a risolvere i conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e le strutture territoriali e tra le strutture Territoriali tra loro;

a decidere, seduta stante ovvero entro trenta giorni, sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali e relative deliberazioni;

sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle domande per la conferma dell’affiliazione delle Associazioni di ogni tipo; sui ricorsi avverso la validità delle candidature per l’elezione degli Organi nazionali.

In grado di appello sui ricorsi contro le decisioni del Giudice Unico Regionale, anche in materia di validità delle candidature.

Le decisioni del Consiglio Nazionale di Giustizia sono impugnabili con decisione definitiva davanti la Commissione Nazionale di Appello.

2. Come è agevole notare dalla lettura delle norme statutarie che interessano la controversia in oggetto, deve ritenersi infondata l’interpretazione che la ricorrente attribuisce all’ambito di applicazione dell’art. 34 Statuto. Infatti l’art. 34 elenca le controversie che devono essere decise dal Consiglio Nazionale di Giustizia e fra queste non rientra quella tra un associato e l’associazione per cause di risarcimento danni da cose in custodia, quale quella in oggetto. Pertanto a tale tipo di controversia deve ritenersi applicabile la clausola arbitrale.

Inoltre la stessa composizione del Consiglio Nazionale di Giustizia, composto da membri eletti dall’Assemblea Generale costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Regionali, composta dai presidenti degli affiliati, e particolari qualità degli stessi, come si può ricavare dalla competenza attribuita, relativa alla decisione delle più rilevanti controversie sulla vita dell’associazione, garantiscono l’imparzialità della decisione.

Il ricorso deve essere rigettato.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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