Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6635 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30595-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C ROMA DATI SAS;

– intimata –

Nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2074/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZ. DISTACCATA di SALERNO, depositata

l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente C. Roma Dati s.a.s. ha impugnato una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al periodo di imposta 2002, emessa per recupero di un credito di imposta, deducendo l’illegittimità della notificazione della cartella, perchè avvenuta a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.); la “tardività” della notificazione della stessa cartella, avvenuta dopo oltre dieci anni dalla notificazione dell’avviso di recupero; l’illegittimità della rinnovazione del ruolo sotteso alla cartella impugnata, trattandosi di credito già sgravato dall’Amministrazione; nonchè il contrasto della pretesa erariale con un giudicato esterno.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 2074/02/2019, depositata l’8 marzo 2019, ha ritenuto inammissibile l’appello principale dell’Ente impositore e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate riscossione.

Il giudice a quo ha infatti ritenuto che fosse inesistente la notifica dell’atto di appello principale erariale, avvenuta a mezzo della posta privata, con conseguente incertezza delle date di spedizione del plico e dell’avviso di deposito presso la casa comunale.

Inoltre, la medesima CTR ha ritenuto inammissibile anche l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate riscossione per difetto dello ius postulandi, poichè l’appellante incidentale era assistita da un avvocato del libero foro e non dell’Avvocatura dello Stato.

Propone ricorso per cassazione l’ente impositore affidato a tre motivi; la società contribuente intimata non si è costituita; si è costituito, proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, l’agente per la riscossione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Ente impositore deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarato l’inesistenza della notificazione dell’appello principale erariale, eseguita ex art. 140 c.p.c. tramite messo speciale, sebbene risultasse (come da relate di notificazione trascritte nel ricorso) l’avvenuta consegna dell’atto, in data 11 giugno 2018, alla destinataria, che si era infatti costituita, sanando ogni ipotetico vizio del procedimento notificatorio.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1 e art. 15, comma 2-sexies; nonchè del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, conv. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 222; nonchè del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate riscossione non possa essere assistita da un avvocato del libero foro, stante sia la disposizione di interpretazione autentica del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, nelle controversie non riservate su base convenzionale all’Avvocatura dello Stato; sia la disposizione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8.

3. Con il terzo motivo (rubricato anch’esso come n. 2) si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 182 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha concesso un termine per regolarizzare il mandato difensivo e la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate riscossione deduce il medesimo vizio già denunciato con il secondo motivo del ricorso principale dall’Agenzia delle entrate.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’agente della riscossione deduce in via gradata il medesimo vizio denunciato con il terzo motivo del ricorso principale erariale.

6. Il precedente consigliere relatore ha formulato la seguente proposta: “Preliminare il rilievo della nullità dell’intero giudizio per pretermissione dei soci nel giudizio di primo grado (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23763; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1152).”. Ha quindi ritenuto che, nonostante i motivi dei ricorsi attingano questioni preliminari relative alla rituale costituzione del contraddittorio in appello, la decisione della controversia involga comunque la verifica dell’integrità stessa del contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, sotto il profilo dell’eventuale pretermissione di litisconsorti che, in relazione al rapporto sostanziale controverso, possano reputarsi necessari.

Nella specie (come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso incidentale dell’agente della riscossione) la questione riguarda una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2002, “afferente a credito d’imposta investimenti aree svantaggiate”, emessa a carico della sola società di persone odierna intimata, ma non anche nei confronti dei soci della stessa.

Secondo l’orientamento di questa Corte, richiamato nella proposta, (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, nn. 23762 e 23763), in materia di recupero di crediti di imposta a carico di società di persone si configura l’unitarietà dell’accertamento del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, con l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi (“pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo tale controversia per oggetto la singola posizione debitoria del ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”: Cass., n. 23763 del 2013, cit.; conf. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1152; Cass., Sez. V, 24 aprile 2018, n. 10003; Cass., Sez. V, 10 maggio 2011, nn. 10280, 10281), e quindi con la conseguente nullità del giudizio in caso di pretermissione di uno dei soci, litisconsorti necessari.

Tuttavia, con altre decisioni (Cass., Sez. V, 6 agosto 2014, n. 17648) questa Corte ha ritenuto che la controversia avente ad oggetto l’atto di recupero di un credito di imposta nei confronti di una società di persone non comporti, a differenza dell’avviso di accertamento, il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci (“mentre, infatti, l’avviso di accertamento (così come qualsiasi altro atto impositivo) incide immediatamente sull’imponibile (recuperandone quote) e solo mediatamente sull’imposta, l’avviso di accertamento (così come qualsiasi altro atto impositivo) incide immediatamente sull’imponibile (recuperandone quote) e solo mediatamente sull’imposta, sicchè, avendo ad oggetto un’imposizione ILOR od IRAP a carico di una società di persone, si riflette automaticamente, per “trasparenza” del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sull’imposizione IRPEF a carico dei soci, l’atto di recupero del credito d’imposta qui in discussione, incidendo (al pari dell’agevolazione che tende a revocare) direttamente sull’imposta, come – in funzione dell’imponibile – già specificamente definita nei confronti della società e su di essa esclusivamente gravante, non determina alcun riflesso sull’imposta definita a carico dei soci”: Cass., n. 17648 del 2014, cit., in motivazione; conformi Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 444; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15979 del 27/06/2017).

Pertanto, l’orientamento richiamato nella proposta non appare univoco nel contesto giurisprudenziale. Inoltre, anche supponendo che ad esso si voglia aderire, l’eventuale affermazione della necessità del litisconsorzio dovrebbe comunque misurarsi con la considerazione che, nel caso di specie, ad essere impugnata, per quanto emerge dagli atti, è la cartella di pagamento emessa nei confronti della s.n.c., non anche l’atto di recupero da essa presupposto.

In ragione della complessità della questione processuale descritta non sussistono quindi i presupposti per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

P.Q.M.

Dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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