Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6634 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017,  n. 6634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al N. R.G.

335/42016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 25,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO D’ERRICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO PASQUARELLA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AVV. G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCISCO D’ANGELO in virtù di mandato a margine al controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. DE AUGUSTINIS

Umberto, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

avverso la sentenza n. 2821/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa

il 24/12/2015 e depositata il 28/12/2015.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.2821/15, pubblicata il 28-12-15, il Tribunale di Benevento ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo competente il tribunale di Nola, a conoscere della domanda proposta da R.G. nei confronti dell’avv. G.P. di risarcimento del danno subito a seguito dell’inesatto adempimento dell’attività professionale da parte del convenuto.

Il Tribunale di Benevento ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il foro del consumatore, invocato dalla R., sul rilievo che costei non rivestiva la qualità di consumatore,ma quella del professionista esercente attività imprenditoriale o professionale.

Propone regolamento di competenza R.G. denunziando l’erronea decisione del Tribunale che non aveva considerato che ella agiva per recuperare un credito nei confronti della ditta fallita (OMISSIS), di cui era stata dipendente dal 1994 al 2000.

Pertanto operava nella fattispecie il foro del consumatore e la competenza spettava al Tribunale di Benevento, avendo ella la residenza in (OMISSIS).

Resisteva l’avv. G.P. chiedendo la conferma della competenza del Tribunale di Nola.

Il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente R. si era rivolta all’avvocato G. per insinuare nel fallimento della ditta (OMISSIS), di cui ella era stata dipendente, crediti di lavoro.

Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che la R. vantasse crediti di lavoro costituiva prova che ella aveva fatto valere in giudizio, con il patrocinio dell’avv. G., una situazione subiettiva “si come correlata a un credito di lavoro o ad esso strettamente ancillare, dunque nel flagrante esercizio di una attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo a questo connesso”.

Questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la circostanza che la ricorrente fosse ex dipendente della ditta fallita nei cui confronti vantava crediti da lavoro giustifica l’applicazione alla presente fattispecie del foro del consumatore.

Questa Corte ha già affermato (Cass. ordinanza 12685/2011) che l’attività lavorativa quando si tratta di lavoro subordinato, non è qualificabile come “attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”.

Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro “attività”, è esclusa la qualità di consumatore, subentrando invece la qualità di professionista. Ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro subordinato non integri “attività professionale”, idonea (ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un’attività imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale.

Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l’inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/09/2009, n. 19770), e solo l’attività di quest’ ultimo è un’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale. In definitiva con il sintagma “attività professionale”, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto – persona fisica – come professionista, deve intendersi solo l’attività consistente nella prestazione autonoma d’opera professionale intellettuale (oltre all’attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell’attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Nella fattispecie, poichè si versa in ipotesi di un contratto d’opera professionale intellettuale tra l’avvocato ed il consumatore, trova applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo, a norma del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u).. Quindi va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Benevento.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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