Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6634 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 09/03/2020), n.6634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9560-2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NYRANNE MOSHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/100/2014 r.g.n. 195/2013.

LA CORTE, esaminati gli atti e senti il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

il giudice del lavoro di Milano accoglieva parzialmente le domande proposte da P.G. nei confronti di ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA – C.A.I S.p.a., con riferimento alle prestazioni lavorative rese alle dipendenze di Alitalia Linee Aeree Italiane in forza di contratti a tempo determinato stipulati in applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 (il primo dei quali per il periodo 11 luglio – 31 ottobre 2009 e l’ultimo ai sensi dello stesso Decreto n. 368, art. 1 per il periodo primo novembre 2010 fino al 28 febbraio 2011), disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio, disattesi altresì le doglianze di parte attrice sull’asserita mancata specificazione della causale di assunzione, in virtù della specialità delle ipotesi prevista dall’anzidetto Decreto n. 368, art. 2, comma 1, riteneva che la società convenuta non avesse soddisfatto l’onere probatorio cui era tenuta concernente il rispetto della cosiddetta clausola di contingentamento (secondo cui il ricorso alla contrattazione a tempo determinato era consentita soltanto qualora parte datoriale avesse osservato la soglia non superiore al 15% dell’organico aziendale al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono). Il tribunale aveva rilevato che la società convenuta aveva fornito soltanto il numero degli assunti a tempo indeterminato al mese di gennaio degli anni di riferimento, però omettendo di indicare il numero complessivo degli assunti a tempo determinato, indicati invece con riferimento al singolo mese. Pertanto, il giudice adito aveva ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto sottoscritto l’8 luglio 2009, accertando quindi la sussistenza delle parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’anzidetta data, condannando di conseguenza la convenuta Compagnia a ripristinare il rapporto di lavoro e a riammettere l’attore in servizio, nonchè al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 liquidato nella misura di 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

la sentenza di primo grado veniva appellata da Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a. e all’interposto gravame resisteva il signor P.G.;

la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 731 in data 23 luglio – 7 ottobre 2014, in parziale di riforma della gravata pronuncia, dichiarava la nullità del termine apposto al 1 contratto di lavoro stipulato il 20 ottobre 2010, accertando per l’effetto l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti fin dal 1 novembre 2010. Confermava nel resto l’impugnata pronuncia, compensando le spese relative al secondo grado del giudizio in ragione della metà, con la condanna della società appellante al pagamento della residua quota, con attribuzione al procuratore anticipatario costituitosi per l’appellato;

la Corte d’Appello, respinto il primo motivo concernente la questione della asserita incompetenza territoriale del giudice adito, giudicava fondato il secondo motivo di gravame con il quale la società appellante aveva lamentato l’erronea considerazione circa l’asserito mancato rispetto nella clausola di contingentamento, nella misura del 15% fissata dal succitato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2. Parimenti, riteneva fondato il terzo motivo d’impugnazione, relativo alla considerazione del primo giudicante, secondo cui l’ultimo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive per il periodo 1 novembre 2010 – 28 Febbraio 2011 sarebbe stato da considerare illegittimo per inidoneità della causale ivi indicata, siccome generica e stereotipata così da non assolvere all’onere di specificazione di cui al Decreto n. 368, art. 1. Tuttavia, la Corte distrettuale sotto il profilo sostanziale rilevava che l’appellato aveva giustamente eccepito il difetto di prova del nesso causale tra le giornate di ferie programmate dai dipendenti del settore assistenti di volo presso la base di servizio di Milano da un lato e l’assunzione dello stesso appellato. Disattesa, quindi, la censura di ultrapetizione opposta in relazione all’avvenuto esame da parte del primo giudice del contratto in questione, la Corte territoriale rilevava che le prove dedotte sul punto risultavano in ogni caso inidonee ad assolvere all’onere probatorio imposto alla datrice di lavoro. Infatti, avuto riguardo alle circostanze articolate da parte della società in relazione alla prova testimoniale della stessa richiesta, unitamente alla documentazione all’uopo prodotta, sul punto la Corte di merito osservava che, pur risultando le ferie fruite dai dipendenti a tempo indeterminato come ferie annuali, tuttavia per dimostrare che il P. avesse sopperito effettivamente a detta scopertura momentanea, stante il massiccio ricorso ai contratti a termine, anche con diverse causali in relazione al medesimo periodo, occorreva che parte datoriale indicasse anche quanti altri soggetti fossero stati assunti a termine per la stessa sede di lavoro, anche per diverse causali, e quale fosse stata l’organizzazione lavorativa. Risultava, ad ogni modo, dirimente, il fatto che il documento all’uopo prodotto dalla convenuta, costituito da una tabella recante il nominativo dei dipendenti asseritamente a tempo indeterminato ed i giorni di assenza per le ferie annuali di ciascuno di essi, evidenziava nel mese – da cui decorreva l’assunzione dell’appellato – come primo giorno di assenza il 25 novembre (con riferimento alla persona di L.V.) e successivamente soltanto il 27 e 28 novembre (per quali risultava essere stato assente tale C.), con la conseguente conclusione che il P. non aveva sostituito personale in ferie sino a tutto il 24 novembre 2010. La prova del nesso causale tra l’assunzione a termine in argomento e la motivazione indicata nel contratto di lavoro a tempo determinato non poteva, quindi, ritenersi assolta, con conseguente accertamento che dal 1 novembre 2010 sussisteva tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Respinta altresì l’eccezione reiterata dall’appellante circa la nullità integrale, e non parziale ex art. 1419 c.c., comma 2, del contestato contratto a termine in discussione della società, in base alla citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte territoriale disattendeva altresì il motivo d’appello concernente la pretesa omessa considerazione degli accordi relativi alla stabilizzazione dei rapporti a termine ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6, tenuto conto tra l’altro che nel caso di specie risultava ad ogni modo equamente liquidato un indennizzo in ragione di cinque mensilità, perciò comunque inferiore al limite massimo dei sei mesi previsto dal succitato art. 32, comma 6. Inoltre, la società appellante aveva omesso di chiarire e di riportare il contenuto dell’accordo sindacale in data 4 marzo 2011, da cui poter evincere un effettivo percorso di stabilizzazione dei lavoratori già occupati a termine, nell’ambito di specifiche graduatorie;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a., già Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a., come da atto di cui è stata chiesta la notifica il 7 Aprile 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito il signor P.G. mediante controricorso, notificato con posta elettronica certificata del 19 maggio 2015;

entrambe le parti successivamente hanno depositato memoria illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, nonchè art. 2, comma 1, dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 111 Cost., art. 2697 c.c., art. 421, nonchè 115 e 116 c.p.c.; le anzidette censure, tra loro connesse e perciò congiuntamente esaminabili, vanno disattese in forza delle seguenti ragioni;

invero, nel caso in esame, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche, coerenti e corrette giuridicamente, supportate da idonei riferimenti probatori, valutando pertanto tutte le significative vicende inerenti alle assunzioni a tempo determinato in questione, ha rilevato il difetto di specifici elementi da cui poter desumere la sussistenza delle esigenze sostitutive menzionate nel contratto a termine intervenuto tra le parti con decorrenza primo novembre 2010, donde la sua parziale nullità, ex art. 1419 c.c., con conseguente costituzione ex tunc di un ordinario rapporto a tempo indeterminato evidenziato come il protrarsi della inerzia, sicchè appaiono per molti versi anche non del tutto pertinenti le doglianze di parte ricorrente in ordine a circostanze e situazioni, però irrilevanti rispetto all’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che infatti riformava, ancorchè parzialmente, la gravata decisione pronunciata dal primo giudicante. Nella specie la Corte di merito con adeguata motivazione, non sindacabile in sede di legittimità per quanto concerne l’apprezzamento delle acquisite emergenze istruttorie, ha ritenuto che non fosse stato assolto l’onere probatorio gravante sulla parte datoriale, non essendo stata offerta la prova della ricollegabilità dell’assunzione in parola alle dedotte esigenze sostitutive. La Corte d’Appello, accogliendo la domanda unicamente per l’ultimo contratto a tempo determinato, poichè in base alle stesse deduzioni istruttorie di parte convenuta e sulla scorta della relativa documentazione (doc. 4), emergeva che la prima sostituzione avutasi ebbe luogo soltanto il 25 novembre 2010, di modo che fino a tale data, cioè fino a tutto il giorno 24, era provato che non sussistevano le esigenze sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione alle quali risultava essere stato espressamente concluso il contratto a termine;

la Corte territoriale ha quindi, evidentemente, escluso il nesso causale tra l’esigenza indicata nella scrittura negoziale datata 20 ottobre 2010 e l’assunzione del P. a tempo determinato. La decisione sul punto non può dirsi, di conseguenza, attinta da valide critiche, invece mosse parte ricorrente, che si risolvono quindi in una inammissibile richiesta di riesame del giudizio di valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 16.12.2011 n. 27197 e 18.3.2011n. 6288).

Nè rileva la censura prospettata con il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, era onere della società provare l’esigenza dedotta, non dovendo la relativa circostanza essere oggetto di contestazione da parte della lavoratrice (cfr. Cass. 24.11.2014 n. 24954). Un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può poi porsi nei termini prospettati dalla società ricorrente, ma solo allorchè si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non rappresentate nei motivi anzidetti, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile: ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie in esame;

per altro verso, nel rito del lavoro, poi, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. 12.3.2009 n. 6023). In ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa. Al riguardo deve pure richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (ex artt. 421 e 437 c.p.c.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: e tale vizio non è desumibile nella gravata pronuncia, che del resto sulla scorta degli acquisiti elementi di valutazione in via dirimente ha ritenuto l’insussistenza dell’imprescindibile nesso causale, accertando che fino al 24 novembre 2010 il P. non aveva sostituito alcun lavoratore dipendente in pianta stabile dalla società convenuta (il contratto de quo contemplava espressamente quale causale ragioni sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in particolare al fine di garantire la continuità del servizio aziendale contribuendo alla copertura delle giornate di ferie programmate dei dipendenti del settore AV impiegati presso la base di servizio di (OMISSIS), il cui complessivo godimento era previsto per il periodo dal primo novembre 2010 al 28 febbraio 2011. Di conseguenza, a fronte di tali indicazioni, sufficientemente precise, con il richiamo per giunta al solo Decreto n. 368 del 2002, art. 1 correttamente i giudici dell’appello non hanno ritenuto di dover far riferimento anche all’art. 2 stesso decreto, concernente la speciale disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali. Peraltro, le deduzioni circa la sollecitazione di poteri istruttori di ufficio, di cui in part. alle pagine 31 / 33 del ricorso per cassazione si appalesano anche estremamente carenti rispetto ai requisiti di autosufficienza e di specificità, per contro occorrenti a norma dell’art. 366 c.p.c.);

pertanto, il ricorso deve essere rigettato, sicchè le relative spese seguono il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata;

infine, deve provvedersi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrendone i presupposti processuali, giusta la corrispondente declaratoria.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di parte controricorrente, in Euro =200,00= per esborsi ed in Euro =5000,00= per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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