Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6633 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 09/03/2020), n.6633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5289-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 353/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/08/2014 r.g.n. 283/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 353 in data 29 maggio – 18 agosto 2014, in accoglimento del gravame interposto dalla sig.ra F.A. ed in riforma, quindi della impugnata sentenza, dichiarava la nullità del patto di prova, inserito nel contratto a tempo indeterminato intervenuto con POSTE ITALIANE S.p.a., e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato il 20-12-2010, condannando per l’effetto la società appellata a rintegrare l’attrice – appellante nel posto di lavoro ed a corrisponderle tutte le retribuzioni maturate dal momento del recesso sino all’effettiva reintegrazione, oltre che al versamento del contributi previdenziali ed assistenziali ed accessori di legge, nonchè la società appellata al pagamento delle spese di lite, all’uopo liquidate per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario costituito per l’appellante;

avverso la suddetta pronuncia ha preposto ricorso per cassazione in data 12 febbraio 2012 (notifica a mezzo posta poi perfezionata come da a.r. pervenuto a destinazione il 20 febbraio 2015) Poste Italiane S.p.a. con due motivi;

la sig.ra F.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando quanto ritenuto dalla Corte distrettuale circa la reputata nullità del patto di prova relativo al contratto a tempo indeterminato, sottoscritto dopo che per ben tre volte, tra il 2007 ed il 2009, parte datoriale aveva già verificato le qualità professionali della lavoratrice nell’espletamento delle mansioni di portalettere, attesa l’erroneità del presupposto circa l’ipotizzata identità di mansioni disimpegnate in occasione dei precedenti rapporti a termine, però argomentata in modo insufficiente ed illogico oltre che sulla base di un’interpretazione della normativa di riferimento in contrasto con la ratio dell’istituto e con la volontà dei contraenti, con omessa considerazione, inoltre, di alcuni aspetti essenziali della vicenda ed in particolare del tempo trascorso tra la cessazione dell’ultimo breve contratto a tempo determinato e la successiva assunzione a tempo indeterminato, tenuto conto in particolare del fatto decisivo, per cui l’ufficio di Sedico, dove la F. aveva da ultimo lavorato era distante di oltre mille chilometri dagli uffici della precedente assegnazione, trattandosi dunque di realtà ed ambienti lavorativi completamente diversi, che giustificavano l’apposizione di un nuovo patto di prova, a nulla rilevando che in entrambe le occasioni l’intimata aveva svolto mansioni di portalettere; con il secondo motivo, inoltre, parte ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione di legge degli art. 115 e 116 dello stesso codice di rito, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo l’impugnata sentenza ancorato la tesi dell’identità delle mansioni anche ad una carenza probatoria imputabile alla società datrice di lavoro, avuto riguardo alla ritenuta genericità delle affermazioni di POSTE ITALIANE non supportate da idonea prova e/o allegazione, laddove la differenza tra le due realtà territoriali costituiva senz’altro fatto notorio, che non necessitava di alcuna prova, tenuto altresì conto dello specifico capitolo di prova dedotto da parte convenuta, che aveva pure allegato un preciso documento volto a dimostrare che l’attività di portalettere, per le sue caratteristiche, assumeva connotati diversi a seconda dell’ufficio postale di applicazione. Infatti, la stessa lavoratrice aveva dichiarato, durante un colloquio avuto con il responsabile delle risorse umane, che le riscontrate difficoltà nello svolgimento delle mansioni assegnate afferivano alla morfologia del percorso;

il ricorso va disatteso per carenti allegazioni, soprattutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, pure in ordine alle richieste istruttorie avanzate, specialmente riguardo al capitolo di prova testimoniale, a fronte per giunta della più che motivata sentenza impugnata, la quale ha invece ha accertato la sostanziale identità delle mansioni, la carenza probatoria di quanto sostenuto da POSTE ITALIANE e, quindi, la nullità del patto di prova, con conseguente illegittimità del recesso intimato, poi impugnato dalla lavoratrice, sicchè gli apprezzamenti in punto di fatto operati dalla Corte di merito finiscono con il risultare insindacabili in questa sede di legittimità;

invero, i giudici dell’appello hanno valutato le argomentazioni della pronuncia gravata, secondo cui la diversa collocazione geografica -avendo avuto i precedenti rapporti di lavoro esecuzione nella provincia di Lecce, a differenza di quello successivo in questione, relativo al territorio della provincia di Belluno – costituiva uno dei vari fattori – al pari del mutamento di abitudini di vita – in presenza dei quali la menzionata giurisprudenza riconosceva l’interesse di entrambe le parti a valutare la reciproca convenienza del contratto prevedendo il patto di prova;

infatti, proprio la citata sentenza di Cass. n. 17767 in data 23/06 – 30/07/2009 (che rigettava il ricorso di Poste Italiane, avverso la pronuncia d’appello, la quale aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società contro la decisione di primo grado di accoglimento della domanda concernente l’accertamento della nullità e/o illegittimità del patto di prova, inserito nel contratto di lavoro, e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato, sul rilievo della invalidità del patto per assenza di causa, in quanto la società aveva già avuto modo di accertare le capacità tecniche e le modalità di adempimento delle mansioni oggetto della prestazione, avendo l’attrice, in precedenza e per diversi mesi, prestato la propria attività in favore della stessa parte datoriale nelle identiche mansioni di addetta al recapito posta, pur dovendo utilizzare l’autovettura perchè i tragitti erano più lunghi trattandosi di territorio extraurbano), richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la “causa” del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento attraverso il quale, sia il datore di lavoro, sia il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, verificando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 12379 del 7 dicembre 1998, n. 3541 del 22 marzo 2000 e n. 15960 29 luglio 2005). Con l’ulteriore precisazione che il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti è ammissibile, qualora risponda alle finalità dinanzi richiamate, potendo nel tempo intervenire molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass., n. 1741 del 18 febbraio 1995; n. 5016 del 1 marzo 2004. V. anche Cass. n. 12379 del 7 dicembre 1998, e nello stesso senso Cass. n. 5016 dell’11 marzo 2004, secondo cui il patto di prova deve ritenersi illegittimamente apposto quando non sia funzionale alla sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere provato anche per presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti). Tanto premesso, la Corte veneziana ha rilevato come nel caso esaminato fosse pacifico e documentato che la F., prima del contratto in data 18 giugno 2010 di cui poi al successivo recesso intimato il 20 dicembre dello stesso anno, avesse stipulato con POSTE ITALIANE altri contratti a termine, contenenti ciascuno un patto di prova, prova quindi superata in tutti i pregressi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso degli anni 2007 e 2009, l’ultimo dei quali con scadenza prevista al 31 agosto 2009, sempre nell’ambito del settore recapito, in provincia di Lecce. Di conseguenza, ad avviso della Corte di merito, per ben tre volte la società appellata aveva verificato le qualità professionali e la personalità della lavoratrice nell’espletamento delle mansioni di portalettere, con esito positivo. Inoltre, non veniva condivisa la tesi di POSTE, secondo cui l’ulteriore patto di prova sarebbe stato giustificato per la diversità delle realtà territoriali, posto che le mansioni di portalettere risultavano qualitativamente identiche, ancorchè rese in distinte realtà territoriali, sicchè non era neppure dato comprendere per quale motivo l’attività di recapito nella zona di Lecce presentasse caratteristiche diverse dalla medesima attività espletata nel bellunese. La pretesa peculiarità territoriale, sulla quale aveva insistito la società appellata, con conseguente asserita diversità di mansioni, si riduceva a mere generiche asserzioni. Nè era stata dimostrata, e neppure allegata, una significativa differenza sotto il profilo quantitativo, tale da poter giustificare l’interesse anche della lavoratrice a valutare le diverse condizioni d’impiego. Il patto di prova non risultava giustificato, peraltro allo stesso modo di quanto ritenuto nel caso analogo dalla citata pronuncia di Cass. n. 17767/09. Nemmeno risultava apprezzabile un reciproco interesse delle parti al nuovo patto di prova, laddove neppure rilevava il lasso di circa un anno tra l’ultimo contratto a termine e la stipula di quello successivo in questione, non potendo di certo presumersi una perdita di professionalità della lavoratrice durante questo non lungo intervallo temporale, a fronte di mansioni non soggette a rapida obsolescenza. Neanche consentivano di addivenire a diversa soluzione le osservazioni della società in merito a pretesi disagi e lamentele da parte dell’utenza risalenti all’attività svolta dalla lavoratrice durante il servizio prestato in provincia di Lecce, mancando prova di ciò per le ragioni altresì indicate sul punto dalla stessa Corte di merito, secondo la quale, dunque, non erano emerse nel corso del giudizio altre circostanze che legittimassero un ulteriore patto di prova, donde la sua nullità e l’invalidità del recesso motivato unicamente con l’asserito suo mancato superamento, presupposto tuttavia de jure insussistente;

l’anzidetto motivato percorso argomentativo, pertanto, non appare nemmeno scalfito dalle contrarie opinioni di parte ricorrente, che peraltro neppure individuano, ritualmente, alcun fatto storico e decisivo di cui sia stato omesso l’esame dalla Corte di merito, e per cui neanche sono state compiutamente riportate allegazioni e controdeduzioni di parte dalle quali poter con chiarezza desumere l’univoca ammissione di significative circostanze (assolutamente insufficienti appalesandosi sul punto gli accenni a pag. 15 del ricorso all’asserito colloquio avuto dalla lavoratrice con il responsabile delle risorse umane, per giunta senza alcuna indicazione di tempo, di luogo e di modo, non bastando perciò le poche parole ivi riportate, nè di certo il rinvio al cap. 29 della memoria di costituzione, doc. 11 di 1 grado, avuto riguardo agli oneri non di produzione ex art. 369 c.p.c., ma di allegazione, specificità ed autosufficienza occorrenti per contro ai sensi del succitato art. 369. Peraltro, come anche puntualizzato da Cass. lav. n. 18665 del 27/07/2017, in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pure nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non possono riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poichè, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla S.C., neanche quando il giudice di merito abbia posto alla base del suo apprezzamento massime di esperienza, potendosi in tal caso esercitare il sindacato di legittimità soltanto qualora il ricorrente abbia evidenziato l’uso di massime di esperienza inesistenti o la violazione di regole inferenziali. In senso analogo Cass. n. 2090 del 2004);

la Corte territoriale, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto, ponendo in evidenza la sostanziale identità delle mansioni svolte dalla lavoratrice, nell’ambito dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti con la stessa datrice di lavoro, ha tratto la conclusione in ordine alla mancanza di causa del patto di prova, non essendo ravvisabile la necessità di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva della lavoratrice, già accertate dalla medesima POSTE ITALIANE;

il ricorso, pertanto, deve ritenersi inammissibile;

nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva, dovendosi, per altro verso, tuttavia, rilevare la sussistenza dei presupposti processuali relativi al versamento dell’ulteriore contributo unificato, stante l’esito del tutto negativo della proposta impugnazione.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA