Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6633 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6633 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 20524-2009 proposto da:
NUCCI EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine;
– ricorrente contro

2015
3866

COMUNE DI MALITO,

EQUITALIA GERIT SPA AGENTE

RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROMA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2008 della COMM.TRIB.REG.

di CATANZARO, depositata il 19/06/2008;

Data pubblicazione: 06/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARINI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Il Comune di Malito aveva notificato in data 25/2/2003 a Nucci Emilia
una cartella di pagamento per importi relativi a Tarsu per l’anno
d’imposta 1999 in relazione ad un immobile occupato da Nucci Maria
16/9/1997.
La contribuente, erede di Nucci Maria Giuseppa, impugnò la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza
contestando la tassazione in quanto la zia era mera usufruttuaria
dell’immobile e al suo decesso era subentrato nel possesso il nudo
proprietario Nucci Guido.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza respinse il ricorso con
sentenza confermata, su appello della contribuente, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Calabria.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Calabria ha proposto ricorso per cassazione Emilia Nucci con due motivi
ed il Comune di Malito non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Emilia Nucci lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt.62 e 63 D.L.gs 507/1993
perché i giudici di appello non hanno considerato che con la morte
della signora Nucci Maria Giuseppa, zia della ricorrente, si era estinto
il diritto di usufrutto e l’immobile era nuovamente caduto nella sfera
di possesso del nudo proprietario Nucci Guido con la conseguenza
che la ricorrente non poteva vantare alcun tipo di diritto o possesso
sull’immobile e pertanto non era soggetta al pagamento della tassa
richiesta.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Emilia Nucci lamenta
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc in quanto la CTR

Giuseppa in qualità di usufruttuaria,zia della ricorrente, deceduta in data

non ha motivato in ordine

alla

carenza

di

soggettività passiva della ricorrente in violazione degli artt.62 e 63
D.L.gs 507/1993.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine al primo
motivo, inammissibile il secondo per mancanza del momento di
sintesi.
Anzitutto va premesso che nella fattispecie la sentenza impugnata

controversi. A tal riguardo giova ribadire che la qualità di soggetto
passivo dell’imposta Tarsu ex art. 62 D.L.gs 507/1993 è
l’occupazione o la detenzione dei locali a qualsiasi uso adibiti (anche
se non utilizzati purchè oggettivamente utilizzabili) e non coincide
con la titolarità di alcun diritto sull’immobile. Pertanto, pur risultando
che alla morte di colui che possedeva la cosa Nucci Maria Giuseppa,
il fratello di quest’ultima Nucci Guido, nudo proprietario, è rientrato
nel possesso dell’immobile, la ricorrente, erede di Nucci Maria
Giuseppa, è comunque tenuta al pagamento della tassa TARSU a
meno che non dimostri di non essere subentrata nella disponibilità o
occupazione dell’immobile, per esempio con la presentazione della
denuncia di cessazione dell’utenza ai fini TARSU.
Pertanto appare corretta la decisione appellata avendo i giudici di
merito accertato che la ricorrente Emilia Nucci era erede di Nucci
Maria Giuseppa, tanto che aveva presentato denuncia di cessazione
ai fini ICI per la zia Maria Giuseppa Nucci per l’anno di imposta 1997
comunicando altresì il decesso della zia usufruttuaria per cui la
stessa rimane obbligata al pagamento della TARSU.
Di conseguenza deve essere respinta l’impugnazione e confermata la
sentenza.
Nulla per le spese non avendo il Comune svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
15/12/2015

contiene la disamina dei fatti ed una adeguata motivazione sui punti

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