Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6633 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6776/2019 R.G. proposto da:

B.W.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe

Eugenio n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Marco Michele

Picciani, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 15/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/1/2022 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto del 15 gennaio 2019, rigettava il ricorso proposto da B.W.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.W.A. prospettando due motivi di doglianza.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).

Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.

La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica, infatti, soltanto la data di rilascio (“13.02.18”), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare tale data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “e’ autentica”.

4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

L’applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte in epoca successiva alla presentazione del ricorso, che hanno risolto il contrasto venutosi a creare sull’interpretazione da attribuire al disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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