Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6632 del 18/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Società semplice Patuelli Celso, Pasquale, Luciano, Franco, Daniele,
Giulio, in persona di P.C., elettivamente domiciliata in
Roma, Via Tigrè 37 (studio avv. F. Caffarelli), presso gli avv.ti
VINCENZI Antonio e Francesco Caffarelli, che la rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna, sez. 13, n. 25 del 26/5/08.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per assunzioni irregolari.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.
Il mezzo è inammissibile.
Diritto
PREMESSO IN DIRITTO
che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce riguardo al fatto che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010