Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6632 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8249-2014 proposto da:

COMUNE FIRENZE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO PERUZZI, giusta procura speciale a margine del ricorso e

giusta determinazione dirigenziale n. 2013/DD/08254 del 4/10/2013;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI (studio

GALLEANO), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVIA CLARICE FABBRONI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/2/2017 dal Consigliere Don. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, decidendo sul gravame del Comune di Firenze, in solo parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di T.A. e condannato il Comune resistente al pagamento in favore della ricorrente di venti mensilità retributive dell’ultima globale di fatto, riduceva l’importo del risarcimento a quindici mensilità. Riteneva la Corte territoriale che i contratti stipulati tra le parti, nonostante il rinvio per relationem al contenuto di deliberazioni dell’Ente, non consentissero di individuare le imprescindibili esigenze temporanee e che le ragioni poste a fondamento degli stessi fossero solo genericamente e tautologicamente indicate (regolare funzionamento del servizio). Riteneva, poi, che, esclusa essendo la possibilità di conversione del rapporto, ostandovi il TU n. 165 del 2001, art. 36 tuttavia l’abuso comportasse il diritto della dipendente ad essere risarcita per effetto della violazione delle norme imperative in materia. Evidenziava che l’unica alternativa alla trasformazione del contratto fosse rappresentata (in coerenza con le indicazioni europee) dall’applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subito per il solo fatto della reiterata violazione della legge e quella di dissuadere lo stesso dal ripetere l’operazione vietata; riteneva, a tal fine, che tale sanzione poteva ragionevolmente coincidere con le quindici mensilità che la legge (art. 18, comma 5 St. Lav.) attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest’ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro a causa della illegittima privazione, vi rinunciasse;

– per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Firenze, affidando l’impugnazione a due motivi;

– T.A. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il Comune di Firenze ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo si denuncia violazione c/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, (testo vigente sino al 17/7/2012), della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 3, (testo vigente dal 18/7/2012), del D.L. n. 701 del 1978, art. 5, comma 12, conv. in L. n. 3 del 1979, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e dei principi in tema di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo. Si evidenzia che il Giudice comunitario non ha mai mostrato di autorizzare il giudice nazionale a creare misure sanzionatorie non previste dall’ordinamento interno per contrastare l’abusivo ricorso al contratto a termine, ma ha affermato soltanto che la misura sanzionatoria va rinvenuta all’interno del singolo ordinamento nazionale, spettando all’autorità nazionale interna l’accertamento sulla sua adeguatezza. Si sostiene, in definitiva, l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove individua ed attribuisce il risarcimento del danno nella misura dell’indennità sostitutiva della reintegra, in quanto misura ritenuta idonea a compensare le perdite proprie della condizione di precarietà del lavoratore e assunta come valore forfetizzato ex lege della rinuncia ad un posto di lavoro a seguito di un rapporto illegittimamente interrotto. Si osserva che, nella specie, la T. non avrebbe mai potuto essere parte di un contratto a tempo indeterminato, posta la impossibilità di costituzione di rapporti di lavoro con un Ente Locale in violazione e senza l’osservanza delle procedure di reclutamento previste dalle normativa in materia, sicchè non è possibile attribuire effetti alla ipotetica ed astratta rinuncia ad una situazione soggettiva che la legge vieta di conseguire;

– con il secondo motivo, si denunzia violazione e/o falsa applicazione delle norme già indicate nel primo motivo, nonchè dei principi in tema di eguaglianza e uniformità di trattamento e dei principi in tema di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, sempre con riferimento al vizio di violazione di leggi e di contratti collettivi, osservandosi che, quantificando il danno con riferimento alla misura dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, la Corte del gravame ha impedito ogni personalizzazione e ragionevole graduazione della misura risarcitoria e della sanzione, laddove il principio suddetto è ora presente nel settore privato, ove è prevista una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5. Si sottolinea che il pubblico dipendente, a differenza del lavoratore privato, non detiene alcun diritto alla conversione del rapporto, per cui, sotto tale specifico aspetto, non può ritenersi titolare di alcun diritto risarcitorio, e si rileva che l’applicazione del criterio suddetto (L. n. 183 del 2010, ex art. 32) impedirebbe di attribuire un indennizzo di 15 mensilità anche a chi abbia lavorato solo pochi mesi con il Comune, con palese violazione dei principi in tema di uguaglianza;

– i motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, sono fondati alla luce di quanto precisato dalla decisione di questa Corte a sezioni unite del 15 marzo 2016 n. 5072, ai cui principi occorre riportarsi;

– è stato innanzitutto chiarito che l’obbligo del concorso pubblico ed il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni consentono di collocare fuori dal risarcimento del danno la mancata conversione del rapporto (questa è esclusa per legge e tale esclusione è legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei);

– non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata. Come è stato precisato, infatti, il danno è altro;

– il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi;

– si può ipotizzare una perdita di chance (qualora le energie lavorative del dipendente sarebbero potute essere liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato);

– neppure può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore;

– tuttavia l’esigenza di conformità alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) richiede, in analogia con la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, costituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, di individuare la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’esonero dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo;

– le sezioni unite hanno precisato che “la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5 cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l’esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall’art. 32, comma 5 cit., perchè – si ripete – la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un’esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione”;

– conclusivamente è stato affermato che: “Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria e art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”;

– nel caso di specie, la Corte territoriale ha errato nel quantificare il risarcimento con riferimento alla misura dell’indennità sostituiva della reintegra;

– in conclusione, condivisa la proposta, il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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