Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6632 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6632 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 06/04/2016

Motivi della decisione
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell’Ente riconente,
della quale non è comprovata la notifica all’intimata, rileva in ogni caso
l’inammissibilità del ricorso stesso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr.

Cass. civ. sez. unite 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. civ. sez. III 31 gennaio
2013, n. 2259).
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo
l’intimata svolto difese.
P.Q.M.

d’interesse.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 015
Il Cosigliere estensore

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza

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