Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6632 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16554/2019 R.G. proposto da:

B.M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Lisbona

n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Saccucci, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 9/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/1/2022 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Trieste, con Decreto del 9 aprile 2019, rigettava il ricorso proposto da B.M.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.M.S. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.

3.1 Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).

3.2 Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.

La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica, infatti, soltanto la data di rilascio (“26 aprile 2019”), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare tale data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “e’ autentica”.

3.3 Ne’ vale, a tal fine, la “certificazione della data di rilascio della procura speciale alle liti” depositata dalla difesa del ricorrente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., all’approssimarsi dell’adunanza camerale. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, conferma, infatti, la regola generale secondo cui la specialità della procura a ricorrere per cassazione implica, in ogni caso, che la stessa sia stata conferita posteriormente alla pronuncia impugnata (e anteriormente alla notifica del ricorso), limitandosi a porre a carico del difensore, per presidiarne il rispetto, l’onere di certificare, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nella materia della protezione internazionale, la data di conferimento della procura.

La ratio della disposizione – che non innova rispetto alla necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato – è quella, in un settore peculiare per l’esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall’ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell’avvocato sulla “verità” della data, in modo da evitare il rilascio di procure cosiddette in bianco (si veda, in questi espressi termini, Corte Cost. 13/2022).

E’ stato così introdotto un onere, ulteriore e specifico per il difensore dello straniero richiedente la protezione internazionale, che è strumentale al rispetto della generale regola processuale di necessaria posteriorità della procura speciale e che si iscrive, come prescrizione speciale ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore di cui all’art. 88 c.p.c., comma 1, al fine di rafforzare tale regola processuale, ridurne la possibilità di elusione e dare maggiore ordine all’accesso al giudizio di legittimità (v. Corte Cost. 13/2022).

Il difensore, quindi, è chiamato a certificare tanto l’autografia della sottoscrizione dello straniero che rilascia la procura dopo la pubblicazione del provvedimento che questi intende impugnare con ricorso per cassazione, “nello stesso contesto spaziale/temporale” (v. Corte Cost. 13/2022), quanto la “verità” della data di conferimento della procura.

Proprio il rapporto di strumentalità e complementarità di quest’ultima certificazione rispetto a quella dell’autografia della sottoscrizione fa sì che le stesse non possano che essere contestuali ed assommate all’interno della procura speciale alle liti per proporre ricorso per cassazione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13.

Va esclusa, infine, la possibilità di sanatoria di un simile vizio nel corso del giudizio di legittimità.

In vero, il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (v. Cass., Sez. U., 13431/2014, Cass. 9464/2012).

4. I superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame delle doglianze presentate.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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