Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6631 del 18/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSULTING INGINEERING INTERNATIONAL GROUP S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avv. PIORESCHI Maurilio,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sez. 1^, n. 21, depositata il 11.2.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio
Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per Cassazione proposto dalla società contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00 per onorario).
P.Q.M.
la Corte: dichiara il ricorso improcedibile; condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00 per onorario).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010