Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6631 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28144/2014 R.G. proposto da:

S.d.T.E., rappresentata e difesa dall’Avv.

Alberto Cocco-Ortu e dall’avv. Vincenzo Comi con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ennio Quirino

Visconti, 20, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Centro s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio

Cimetti e Giuseppe Parente, elettivamente domiciliata in Roma, via

Delle Quattro Fontane, presso lo studio dell’Avv. Sante Ricci, per

procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 128/5/2014 depositata il 4.4.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2020

dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 128/5/2014 depositata il 4.4.2014 la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP di Cagliari che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla parte dell’atto avente ad oggetto debiti non tributari e rigettato nel resto il ricorso della contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del credito tributario in conseguenza del mancato pagamento di n. 25 cartelle esattoriali.

La contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale svolgendo due motivi.

Equitalia Centro s.p.a. si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

In assenza di accettazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La rinuncia al ricorso priva di interesse anche il ricorso incidentale condizionato della resistente.

Spese compensate in considerazione del fatto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi del DL 148/2017.

Si dà infine atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo sopravvenuta l’inammissibilità in corso di causa.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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