Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6630 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23873-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMODIO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

M.M., H.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINI

OLINTO RAFFAELE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 892/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO

D’AQUINO.

Fatto

RILEVATO

Che:

I contribuenti hanno impugnato due diverse iscrizioni ipotecarie con le quali erano state iscritte da Equitalia Sud SPA due ipoteche legali su immobile della contribuente MASTROFILIPPO;

che la CTP di Bari, previa riunione, ha accolto i ricorsi e la CTR della Puglia, con sentenza in data 15 marzo 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, evidenziando come l’appello del concessionario fosse stato notificato dal difensore al di fuori dello schema legale previsto dal D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, pertanto con notifica inesistente, senza possibilità di sanatoria, in quanto eseguita a mezzo PEC in un momento (18 gennaio 2016) in cui non era prevista tale notifica nella Regione Puglia, ritenendo non rilevanti i decreti del Direttore Generale dell’Economia e delle Finanze 30 giugno 2015 e 15 dicembre 2016;

che propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione, affidato ad unico motivo e che i contribuenti si sono costituiti con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

l’Agente della Riscossione si è costituito in giudizio, proponendo ricorso per cassazione, con un avvocato del libero foro;

che deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. U.,19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità;

che, tuttavia, il medesimo arresto ha precisato che “ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro”;

che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione

Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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