Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6630 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6630 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 20565-2010 proposto da:
BUCELLI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA PISA 20, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO RAVA’, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente 2015
3738

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERAIJE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/04/2016

nonché contro

EQUITALIA GERIT SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI
ROMA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2009 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di
interesse.

di ROMA, depositata il 26/10/2009;

Osserva in fatto e diritto.

Daniela Buccelli ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza n. 173/28 del 26 ottobre 2009 con la quale la commissione
tributaria regionale di Roma ha confermato la decisione della

da lei proposto avverso la cartella esattoriale di pagamento n.
009720070169535081/01, notificatale il 10 luglio 2007 in
dipendenza dell’avviso di liquidazione per imposta di registro
notificato il 12 dicembre ’97 a Tullio Bucelli; deceduto il 21
luglio 1989, e di cui si assumeva che essa ricorrente fosse
coerede obbligata in solido al pagamento.
Al ricorso,

affidato a due motivi,

ha resistito con

controricorso l’agenzia delle entrate; nessuna attività difensiva
è stata posta in essere da Equitalia Gerit spa.
In data 19 novembre 2015 è stata depositata (con istanza di
previa riunione con altro ricorso – n.20566/10 – proposto avverso
altra sentenza con medesimo oggetto, ma non ancora fissato)
dichiarazione di rinuncia.
La dichiarazione di rinuncia al presente ricorso – irrituale,

perchè non proveniente da difensore munito di mandato speciale e
non notificata all’altra parte costituita – deve qui comportare
non già l’estinzione del giudizio, ma l’inammissibilità del
ricorso stesso, palesando la sopravvenuta carenza di interesse
alla decisione. Così come del resto esplicitato dalla ricorrente
medesima, la quale ha espressamente motivato la rinuncia con
3
Ric.n.20565/10 rg. – Ud.del 3 dicembre 2015

Est.

commissione tributaria provinciale di Roma di rigetto del ricorso

o
I.

riguardo all’intervenuto sgravio della pretesa impositiva da parte
dell’agenzia delle entrate.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
Pqm

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse; spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 3 d’cembre 2015.

La Corte

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