Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 663 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 490/09 E.R. della CORTE D’APPELLO di PERUGIA

del 22/06/09, depositato l’01/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il p.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. D.L., in proprio e quale erede di M.A., ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della Giustizia, che ha resistito con controricorso.

2. il D. impugna il decreto del 22.06 – 1. 08.2009 (notificato il 21.09.2009), con cui la Corte di Appello di Perugia, decidendo sulla domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposta dal ricorrente con riferimento all’irragionevole durata (dal 17.12.1996 al 9.01.2008) di un giudizio promosso nei confronti dell’INPS, ha dichiarato la nullita’ della procura conferita dal medesimo D. al suo difensore e quindi la nullita’ del ricorso, cosi’ accogliendo l’eccezione della resistente Amministrazione, fondata sulla mancata indicazione del luogo (oltre che della data) in cui era stato conferito il potere rappresentativo.

3. la Corte distrettuale ha ritenuto che la presunzione di conferimento in Italia della procura – come detto anche non corredata di luogo e data, derivante dalla certificazione da parte del difensore esercente in Italia, dell’autografia della firma del conferente, fosse stata vinta dal Ministero della Giustizia, per il fatto che il D., residente, come incontroverso, all’estero (e segnatamente in (OMISSIS)), aveva mancato di rispondere (art. 232 c.p.c.) all’interrogatorio formale, ammesso a richiesta dell’Amministrazione, proprio sul punto che la procura in questione fosse stata rilasciata all’estero, posto anche che era del tutto ragionevole supporre che il ricorrente non avesse lasciato il suo paese per recarsi a Roma al fine di conferire una procura inerente a giudizio di assoluta modestia economica.

4. con il ricorso il D. deduce il seguente motivo “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 83 c.p.c. art. 2697 c.c. artt. 115 e 116 c.p.c.”, dolendosi, pure per il profilo logico deduttivo, della sfavorevole decisione.

5. giova ricordare che la mancata risposta all’interrogatorio formale: costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, puo’ fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli (cfr. tra le altre, cass. 200906697), nel senso che la disposizione dell’art. 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma da solo la facolta’ al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, pero’, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr, tra le altre, Cass. 200703258).

In particolare l’inciso “valutato ogni elemento di prova”, contenuto nella citata disposizione, comporta un collegamento necessario tra la mancata risposta all’interrogatorio, cui di per se’ sola non e’ attribuito valore di prova legale, ed altri elementi probatori acquisiti alla causa.

6. nella specie la valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta del D. all’interrogatorio formale, valutazione che rientra nell’ampia facolta’ del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non appare censurabile per violazione di legge, avendo i giudici di merito ritenuto come ammessa la menzionata circostanza, dedotta nell’interrogatorio stesso, del rilascio all’estero della procura, alla luce di altri elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio, con corretta applicazione in concreto dell’art. 232 cod. proc. civ., pur a prescindere dalla logicita’ e plausibilita’ o meno anche del riferimento – attuato solo ad abundantiam – all’antieconomicita’ dell’eventuale iniziativa del ricorrente di recarsi dall’estero a Roma, allo scopo di conferire la procura al suo difensore.

7. il ricorso puo’, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi respinto.

Roma, il 26 luglio 2010″.

La relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed alle parti il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. il difensore del ricorrente ha mosso rilievi critici avverso le proposte contenute nella relazione, i quali s’incentrano essenzialmente sul fatto che sia stata illegittimamente privilegiata la mancata risposta all’interrogatorio formale, stante la mancanza di altri elementi di prova per le considerazioni che seguono, se da un canto deve essere disattesa l’eccezione sollevata dal Ministero controricorrente, di nullita’ della procura conferita dal D. per il ricorso in questa sede, in tesi anch’essa rilasciata all’estero, dall’altro non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra, relativamente alla procura ad litem dalla medesima parte conferita allo stesso difensore, per il giudizio di merito il potere del difensore italiano di autenticazione della sottoscrizione della parte non si estende oltre i limiti del territorio nazionale, per cui se essa e’ apposta in calce alla procura alle liti rilasciata all’estero non puo’ essere autenticata dal difensore italiano della medesima parte ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede (cfr. Cass. 200308867; 200705840, 200827282; SU 200803410).

sebbene, quindi, la forma del mandato ad litem mediante apposizione di esso in calce o a margine del ricorso per cassazione non sia ammessa per il mandato rilasciato all’estero, ancorche’ la sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore, tuttavia puo’ presumersi il conferimento di tale procura in Italia, anche nel caso in cui manchi, come nella specie, l’indicazione del luogo di rilascio di essa in particolare, per il soggetto straniero che agisca dinanzi al giudice italiano e’ consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c. e, cioe’, in calce o a margine dell’atto; la presenza nello stato italiano, presupposto dell’adozione di tale conferimento di potere rappresentativo, dovendosi presumere fino a prova contraria, da parte di chi ne impugni la validita’, essendo implicitamente attestata dal procuratore che autentica la sottoscrizione (cfr Cass. 197503942;

200110485; 200705840).

la configurabilita’ di questa presunzione semplice induce a disattendere la riferita eccezione dell’Amministrazione controricorrente di nullita’ della procura conferita dal D. per il ricorso in questa sede peraltro, al fine di superare la presunzione per la quale il mandato ad litem rilasciato mediante apposizione di esso in calce o a margine dello atto introduttivo del giudizio puo’ ritenersi rilasciato in Italia, la prova contrastante puo’ essere integrata non solo dall’esito interrogatorio formale dal quale emerga il rilascio all’estero della procura in questione (in tema cfr cass. 197904618) ma anche dalla mancata risposta a tale mezzo di prova teso a dimostrare che il rilascio del mandato non e’ avvenuto in Italia (cfr cass. 200302864), ove confortata, come nella specie, da altri elementi di giudizio integrativi, quali l’incontroversa residenza all’estero del conferente e la mancata indicazione del luogo di rilascio di tale procura, non altrimenti desumibile o dimostrato dall’interessato – ben puo’ (art. 232 c.p.c., comma 1), infatti, il giudice trarre il suo libero convincimento (art. 116 c.p.c.) dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari noti correlati alla mancata risposta interrogatorio formale volto a dimostrare che il rilascio del mandato e’ avvenuto all’estero e cosi’ conclusivamente attribuire ai dati emersi, analizzati non solo analiticamente ma nella loro convergenza globale, che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della procura alle liti – di contro suffragato dalla riferita presunzione semplice -, con valutazione insindacabile in questa sede se adeguatamente e congruamente motivata – il ricorso va, quindi, respinto per manifesta infondatezza – le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso del D., che condanna a rimborsare all’Amministrazione della Giustizia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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