Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 663 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, (ud. 19/09/2017, dep.12/01/2018),  n. 663

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 367/2012, depositata il 10 aprile 2012, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, condannava F.L., in relazione alla rapina commessa il 15/11/2003 nell’ufficio di cui la stessa era stata responsabile, a risarcire alla S.p.A. Poste Italiane il danno (per complessivi Euro 37.999,12 oltre interessi) provocato con la negligente condotta consistita nell’avere violato le disposizioni aziendali in materia di giacenza fondi e nel non avere riposto la somma di Euro 8.000,00, consegnata il giorno precedente al fatto delittuoso, nella speciale cassaforte (ad apertura ritardata) del vettore, così come prescritto, ma nella cassaforte ordinaria.

2. La Corte di merito rilevava, a sostegno della propria decisione, come la lavoratrice, che era insediata nell’ufficio già da alcuni mesi, dovesse assumere un comportamento attivo, sia nel chiedere quale fosse il limite di accumulo dei fondi, trattandosi di aspetto della gestione dell’ufficio di immediata e particolare evidenza, sia nell’informarsi sulle modalità di utilizzazione della cassaforte del vettore, restando ininfluente se, in ordine a tale aspetto, fossero state fatte o meno le consegne da parte del precedente responsabile.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 51 del CCNL per i dipendenti di Poste Italiane, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte considerato che, ai sensi della disciplina collettiva, non è configurabile una violazione dell’obbligo di diligenza a carico del dipendente se allo stesso non vengono impartite prescrizioni o, se esistenti, non vengono portate alla sua conoscenza.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole che la Corte abbia reso una motivazione insufficiente o contraddittoria in relazione a punti decisivi della controversia e cioè se la lavoratrice avesse l’obbligo di informarsi circa l’esistenza di eventuali limiti di giacenza di denaro e valori e circa le modalità di uso della cassaforte presente nei locali dell’ufficio ma di pertinenza (non di Poste Italiane ma) del vettore o se, invece, non fosse la datrice di lavoro ad avere un obbligo di informativa nei confronti della propria dipendente.

4. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

5. La Corte di merito ha ritenuto accertata la negligente condotta della lavoratrice, quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti da Poste Italiane, adottando come criterio di valutazione la natura delle funzioni esercitate (che erano, già da alcuni mesi, quelle di responsabile dell’ufficio postale nel quale è avvenuta la rapina) e sottolineando, in coerenza con tale premessa, l’obbligo della dipendente di farsi attiva, mediante la formulazione di specifiche richieste dirette a definire quale fosse il limite giornaliero di accumulo di valori e contanti, relativamente all’aspetto della giacenza fondi, e, con riguardo alla seconda cassaforte presente nei locali dell’ufficio (ma di pertinenza del vettore), quali ne fossero le modalità e le condizioni di utilizzo.

6. Con tale percorso argomentativo la Corte si è esattamente conformata al contenuto dell’art. 2104 c.c., il quale prevede, al comma 1°, che il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, trattandosi di elemento variabile secondo la peculiarità del singolo rapporto di lavoro, debba essere commisurata mediante l’applicazione di due distinti parametri, entrambi espressamente delineati nella norma in oggetto e costituiti, quali specificazioni del principio generale stabilito dall’art. 1176 c.c., dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa: ove il primo parametro richiama la complessità delle mansioni svolte dal lavoratore, intesa non solo sul piano della difficoltà e dell’impegno di carattere tecnico ma anche su quello dell’assunzione di responsabilità che ad esse è collegata; mentre il secondo parametro, non esaurendosi nell’interesse del creditore ad un esatto adempimento (come è reso palese dal riferimento all’impresa), pone la necessità di una prestazione che si raccordi alla specifica organizzazione in funzione della quale è resa.

7. Nè a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base del CCNL per i dipendenti di Poste Italiane e, in particolare, del suo art. 51, il quale richiama, oltre alle “disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla società”, proprio i principi enunciati nell’art. 2104 c.c. (oltre che quelli enunciati nell’art. 2105), in definitiva rinnovando, nella dimensione della volontà delle parti collettive, il contenuto della disposizione codicistica in tema di diligenza del prestatore di lavoro.

8. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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