Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 663 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 10/05/2016, dep.12/01/2017),  n. 663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25666-2014 proposto da:

R.S., L.M.G., R.R.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MAURIELLO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 458/2013 della CORTE D’ APPELLO di SALERNO del

18/06/2013, depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi G.L. e D.C.C. con contratto di appalto del (OMISSIS) conferivano alla società 3R Immobiliare l’incarico della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione in contrada la (OMISSIS), nonchè l’appalto per la realizzazione dell’opera. I lavori erano stati ultimati nel 1988, ma i committenti al 31 dicembre 1990 non avevano ancora provveduto a corrispondere il saldo del corrispettivo concordato calcolato in Lire 155.668.050.

Pertanto, la società 3R Immobiliare di R.P., e R.P. in proprio, con atto di citazione del 24 gennaio 1991 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Sala Consilina i coniugi G. e D.C. per sentirli condannare in solido al pagamento della somma Lire 155.668.050, o di quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio. Si costituivano i coniugi G. D.C., contestando la quantità e la qualità dei lavori, la esecuzione a regola d’arte, l’estratto conto posto a fondamento della pretesa, gli interessi pretesi dall’attore. E chiedevano il rigetto della domanda attorea. Eccepivano varie inadempienze per la incompleta e non regolare esecuzione delle opere appaltate e dispiegavano domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento del danno e la restituzione di somme eventualmente versate in più.

Con successivo atto di citazione del 30 gennaio 2006 la società 3R Immobiliare di R.R.M. (succeduta a R.P.) conveniva in giudizio davanti allo stesso Tribunale di Sala Consilina i coniugi G. D.C., esponendo che con contratto del (OMISSIS) i coniugi avevano incaricato la società 3R Immobiliare di eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato rurale in agro di (OMISSIS) per il prezzo complessivo di Lire 202.000.000 e che era stato convenuto che la somma di Lire 82.000.000 sarebbe stata corrisposta mediante la cessione di circa 1500 mq di terreno di proprietà dei committenti. Lamentava l’attrice che nonostante l’avvenuta esecuzione dei lavori i committenti non avevano provveduto a trasferire la proprietà del terreno di cui si dice. Chiedevano, pertanto, che i convenuti fossero condannati al rispetto della clausola n. 5 del contratto di appalto ed a provvedere a trasferire il terreno di cui si dice.

Il Tribunale di Sala Consilina, espletata CTU, con sentenza n. 157/09 rigettava le domande principali formulate dagli attori ed accoglieva la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannava le attrici, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dei convenuti della somma di Euro 40.034,67, compensava tra le parti le spese del giudizio.

La Corte di appello di Salerno pronunciandosi sull’appello proposto da R.R.M., quale unica titolare e legale rappresentante della società 3R Immobiliare, nonchè quale erede di R.P., R.S. e L.M.G. quali eredi di R.P., e su appello incidentale proposto da G.L. e dagli eredi di D.C.C., con sentenza n. 458 del 2013:a) accoglieva l’appello principale proposto da R.R.M. e condannava R.R.M. al pagamento a favore di G.L. (rectius G.L.) e gli eredi di D.C.C. della somma di Euro 24.534,25, b) accoglieva in parte l’appello principale proposto da R.R.M. e dagli eredi di R.P. e condannava G.L. e gli eredi di D.C.C. al pagamento della somma di Euro 1.239,49 a favore di R.R.M. e degli eredi di R.P.; c) rigettava l’appello incidentale proposto da R.R.M.; d) accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale proposto da G.L. e dagli eredi di D.C.C. e in riforma della sentenza impugnata condannava R.R.M. quale titolare della società 3R Immobiliare al rimborso in favore dei convenuti al rimborso delle spese del primo grado e compensava le spese di primo grado tra gli eredi di R.P. e i convenuti; e) compensava tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.R.M., R.S., L.M.G. tutti eredi di R.P. con ricorso affidato ad un solo motivo. G.L., e gli eredi di D.C.C. intimati, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo R.R.M., R.S., L.M.G. tutti eredi di R.P. denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) Secondo i ricorrenti, sarebbe irragionevole la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio disposto dalla Corte distrettuale tra gli eredi di R.P. e i convenuti sul semplice presupposto che la domanda di R.P. (de cuius degli attuali ricorrenti) era stata accolta per una parte significativamente inferiore rispetto a quella richiesta e, dunque, per lo stesso fatto che l’appello era stato accolto solo parzialmente, perchè permaneva egualmente la sostanziale soccombenza della controparte.

1.1.= La censura non può trovare accoglimento.

Va qui osservato che la motivazione addotta in ordine al governo delle spese dalla Corte di merito, racchiusa nella proposizione “(…) quanto alla domanda proposta da R.P. in proprio deve tenersi conto dell’avvenuta riforma della sentenza, con il parziale accoglimento della domanda di pagamento delle competenze professionali spettanti al tecnico, per un importo di gran lunga minore (Lire 2.400.000), rispetto a quello originariamente preteso (Lire 12.600.000)”, non si basa affatto su una formula generica e di stile, tale da non consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste a base della decisione, ma, ad onta della sua sobrietà deve essere ritenuta sufficientemente esaustiva, consentendo di desumere chiaramente le ragioni giustificatrici della compensazione. E ciò, alla luce del raffronto tra quanto richiesto dagli attori/appellanti incidentali, dapprima con l’atto introduttivo di primo grado, successivamente con l’atto di appello, e quanto loro liquidato dal giudice in esito ai due gradi di merito. Ed invero, la differenza tra i due importi – questa è la conclusione della Corte di secondo grado, era di tale misura da giustificare evidentemente l’indisponibilità di parte convenuta ad accedere alle richieste degli attori prima dell’inizio della lite, inducendola a resistere in via giudiziaria alle esose pretese avanzate.

Vale la pena, comunque, sottolineare che, secondo l’orientamento di questa Corte, la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. n. 16526/05) e che, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene che voleva conseguire (Cass. n. 4690/04). Del resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacchè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa.

In definitiva, il ricorso va rigettato, Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, dato che G.L., e gli eredi di D.C.C. intimati, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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