Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6629 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16975/2014 R.G. proposto da:
Tubofil di Z.P. & C s.n.c., nonchè i soci
Z.P., Z.S., Ze.Si. e F.A.M.
rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Pagani con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Lorenzo Prosperi Mangili in Roma, via
G.B. Vico n. 1, procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, con sentenza n. 340/63/2014 depositata il 21.1.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2020
dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 340/63/2014 depositata il 21.1.2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Tubofil di Z.P. & C s.n.c., nonchè dei soci Z.P., Z.S., Ze.Si. e F.A.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso una cartella di pagamento, relativa ad Iva, afferente l’anno d’imposta 2007, formata a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, della dichiarazione 2008 e di comunicazione d’irregolarità e sul silenzio rifiuto formato su una istanza di rimborso Iva.
Il 25.9.2010 la società aveva presentato una dichiarazione integrativa dalla quale emergeva un credito di imposta del quale, con istanza del 10.11.2010, aveva chiesto il rimborso. Ricevuta la comunicazione di irregolarità riferita alla dichiarazione originaria, la contribuente ne aveva chiesto l’annullamento in autotutela, reiterando la richiesta di rimborso con istanza rimasta priva di riscontro.
La CTR riteneva che la dichiarazione integrativa fosse tardiva, così come la istanza di rimborso.
Avverso tale sentenza la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo articolato in due distinte censure i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, degli artt. 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Lamentano che la CTR aveva erroneamente ritenuto la tardività della dichiarazione integrativa, da inoltrarsi nell’anno e la tardività dell’istanza di rimborso, da inoltrarsi nei due anni decorrenti dal versamento e non dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
La censura è fondata per quanto di ragione.
La questione della emendabilità della dichiarazione integrativa, la quale ha creato nel passato un lungo contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 30/06/2016 n. 13378 nella quale si è affermato che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016; Cass. 22197/2019; Cass. 11507/2018; Cass. 373/2016; Cass. n. 19537/2014, per la quale solo l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo).
Sempre con la citata sentenza n. 13378/16, le S.U. hanno inoltre chiarito che la natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il disposto dello Statuto del contribuente, art. 10 – secondo cui i rapporti fra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede -. Il principio di capacità contributiva, nonchè il diverso piano sul quale operano le norme in tema di accertamento e riscossione, comportano l’inapplicabilità in sede giudiziaria delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa, con la conseguenza che il contribuente può opporsi, in detta sede, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso che occupa, dunque, la CTR, sebbene la dichiarazione integrativa fosse tardiva, ha erroneamente ritenuto che la istanza di rimborso, presentata nel 2010, a fronte di un pagamento avvenuto nel 2007 fosse tardiva, nè ha rilevato l’inapplicabilità in sede giudiziaria delle decadenze prescritte per la fase amministrativa e la possibilità per il contribuente di opporsi, in giudizio, alla pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo, con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 e dell’art. 2946 c.c., anche sotto il profilo del difetto di motivazione e del terzo, con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 11 Cost., del D.Lgs. n. 456 del 1992, artt. 31, 32,33,34,37 e 61 e dell’art. 101 c.p.c..
La sentenza va tassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021