Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6629 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11594/13 R.G. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Crescienzo n. 91 presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano che la

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Raffaello Lupi, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/15/12 della Commissione tributaria

regionale del Veneto-sezione staccata di Verona, depositata il 26

novembre 2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 febbraio

2022 dal Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Cattolica Assicurazione Società Cooperativa dell’avviso di accertamento di primo livello, relativo a IRES dell’anno 2005, notificatole nella sua qualità di consolidante, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, nei confronti della Società (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente e in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto valido il mandato conferito al difensore in primo grado e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale.

La controricorrente, con memoria depositata a ridosso della pubblica udienza del giorno 11 luglio 2019 – premesso di avere aderito, nel procedimento nel merito, avverso l’avviso di accertamento cd. di secondo livello, pendente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, alla procedura di definizione agevolate delle liti pendenti ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, e di avere versato la prima e unica rata dell’importo dovuto – ha chiesto la sospensione del processo, poi disposta da questa Corte, con ordinanza resa all’esito della pubblica udienza.

Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in Camera di Consiglio, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria con la quale, premesso che la C.T.P. di Venezia, con sentenza n. 598 del 10.9.2021, aveva dichiarato estinto il processo e cessata la materia del contendere, per essere stato l’avviso di accertamento, di secondo livello, integralmente definito come da comunicazione di regolarità dell’Agenzia delle entrate, ha chiesto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

secondo il previgente procedimento di verifica nell’ambito del consolidato di gruppo si prevedeva un primo atto di accertamento di primo livello, con il quale si rettificava il reddito complessivo netto della consolidata, o della consolidante per il reddito proprio, il quale conteneva il maggiore reddito complessivo ai fini Ires e, conseguentemente, la maggiore “imposta teorica Ires”, mentre non era prevista la liquidazione della maggiore imposta (e dei relativi interessi), oggetto dell’atto di secondo livello, né l’irrogazione della sanzione per la quale era emanato apposito atto. L’atto di secondo livello conteneva la rettifica del reddito complessivo globale dichiarato nel modello CNM e la liquidazione dell’imposta di gruppo, operata sulla base delle rettifiche di primo livello. L’accertamento di secondo livello scaturiva, dunque, dal particolare nesso di consequenzialità presente a livello dichiarativo nell’ambito del regime consolidato, che trovava necessaria corrispondenza nei due livelli di accertamento;

oggetto della presente controversia, per come è incontestato tra le parti, è l’avviso di accertamento, di cd. primo livello, notificato alla controllante nella sua qualità di consolidante e, quindi, relativo a “IRES teorica”;

e’, altresì, incontestato che il giudizio avente ad oggetto l’accertamento di cd. secondo livello e, quindi, di merito, è stato dichiarato estinto, avendo la Società definito la lite con integrale versamento di quanto dovuto;

tale definizione assorbe l’odierna controversia, avente per oggetto una questione preliminare sulla IRES teorica;

può essere dichiarata cessata la materia del contendere, quale effetto dell’avvenuta definizione dell’atto presupposto, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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