Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6628 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21195-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SYNERGIT COMMUNICATION SRL, IN AMMISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona
del Commissario Straordinario e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato LIVIA SAININI, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 257/2/2015, emessa il 9/03/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il
23/03/2015;
vista la memoria difensiva di parte controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si tratta di cartella di pagamento notificata il 20/1/2011, su controllo formale del mod. Unico 2007, con recupero a tassazione del credito Iva non dichiarato nel mod. Unico 2006 ma oggetto di dichiarazioni integrative del 29/1/2007 e 23/12/2010, ritenute tardive;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto emendabile la dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria e quindi legittimo il credito Iva, di cui il contribuente aveva dato completa giustificazione;
3. la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 – bis, e art. 8, comma 6, poichè la dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente sarebbe ammissibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte di recente chiarito che, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, – ossia: 1) il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ex art. 2, comma 8 bis, per emendare errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito; 2) i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per emendare errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione; 3) il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, per il rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – in ogni caso “il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378), e ciò anche a fronte di pretesa tributaria azionata dal fisco “con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato”, purchè sia fornita la prova delle circostanze allegate (in senso conforme v. già Cass. nn. 21740/15, 10775/15, 26198/14, 3754/14, 2226/11); peraltro nel caso di specie non risultano prospettate in ricorso ulteriori questioni che intercettino i canoni elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 17757 e 17758 del 2016;
6. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017