Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6628 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35443-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

TACCHINI 32, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI FIAMMETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVIGNI SANDRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3459/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. V.G. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, rideterminando i redditi della società Maya srl in liquidazione, gli contestava, nella qualità di amministratore della società, la responsabilità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 34, comma 4.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso.

3. Proposta impugnazione da parte del contribuente la Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettava l’appello ritenendo il contribuente responsabile, quale legale rappresentante della società Maya Srl dal 22.4.2010 al 24.1.2011, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta il 13.9.2012, per effetto del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28.

3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, commi 4 e 5, in correlazione con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, per aver la CTR indebitamente ritenuta applicabile la novella normativa nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell’immediata evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione della ripercussione degli effetti della cancellazione della società di capitali, non trovando nella fattispecie applicazione ratione temporis il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, sulla speciale forma di responsabilità contestata all’amministratore ai sensi del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 36, comma 4.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione

Quinta per la trattazione in pubblica udienza

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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