Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6628 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6628 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: VELLA PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 2355-2010 proposto da:
SANITARIA DELFINO SCARL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio
dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA giusta delega in
2015

calce;
– ricorrente –

3459

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/04/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controri corrente non chè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AGRIGENTO;

di PALERMO, depositata il 10/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 122/2008 della COMM.TRIB.REG.

RITENUTO IN FATTO
A seguito di liquidazione ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 e 54-bis, D.P.R. n.
633/72 del Modello unico 1999, da cui risultava un omesso versamento di Irap
ed [va per l’anno di imposta 1998, l’Agenzia delle entrate notificava in data
2.12.2003 una cartella esattoriale che la contribuente impugnava dinanzi alla
C.T.P. di Agrigento lamentando: 1) l’irritualità della notifica, effettuata presso il
legale rappresentante piuttosto che presso la sede della società; 2) il mancato
invio della previa comunicazione diretta a consentire il pagamento delle imposte

della cartella, oltre il termine di decadenza.
La Commissione adita rigettava il ricorso e la contribuente interponeva
appello ripropositivo delle tre censure, che veniva però respinto dalla C.T.R. della
Sicilia, la quale affermava: 1) che la dedotta nullità della notifica doveva ritenersi
sanata dalla costituzione in giudizio della società, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; 2)
che contrariamente a quanto sostenuto la comunicazione di irregolarità era stata
regolarmente inviata con racc. del 22.3.00 consegnata il 6.4.01; 3) che ai sensi
della legge n. 156/05 la notifica della cartella era tempestivamente avvenuta
entro il 31.12.2005 del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione dei redditi (1999).
Per la cassazione della sentenza d’appello n. 122/14/08 del 10.12.2008 la
contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate
ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce la
«violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.; art. 145 c.p.c.; art. 148 c.p.c., art. 156 c.p.c.)».
1.1. Il correlato quesito di diritto presenta il seguente tenore: «La sequenza
del procedimento notifica torio nei confronti delle società di capitali è rigidamente
fissata dall’art. 145 c.p.c., sicché il mancato rispetto della stessa o la mancata
prova del rispetto della stessa – nell’ipotesi di omessa e/o circostanziata relata di
notificazione e/o di relata priva di sottoscrizione del messo notificatore determina l’inesistenza della notificazione o, comunque, la nullità della
notificazione stessa non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.?».
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Occorre premettere che, stante la data della sua pubblicazione, la
sentenza impugnata rientra nella disciplina transitoria di cui alla L. n. 69/09, art.
58, comma 5, e quindi nel regime (poi abrogato) dell’art. 366-bis, cod. proc. civ.
1.4. Tale disposizione, nella consolidata lettura datane da questa Corte,
richiede che i vizi riconducibili ai numeri 3) e 4) dell’art. 360, primo comma, cod.
ucl. 16 novembre 2015

2355/10 N.R.G.

con sanzioni nella misura del 10, e non del 30%; 3) la tardività della notifica

proc. civ. siano corredati da un “quesito di diritto” che deve contenere, a pena di
inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa
regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di
legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una

regula iuris

suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. s.u., nn. 2658 e 28536
del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn.
11177 e 17958 del 2014).

astratti, non è affatto conforme al paradigma sopra indicato.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce ancora la «violazione o falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; art. 36 bis,
cmma III, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000,
n. 212; 145 c.p.c.; art. 140 c.p.c.)».
2.1. Il corrispondente quesito di diritto recita: «In materia di liquidazione a
seguito del controllo della dichiarazione presentata dal contribuente (…) l’Ufficio
è tenuto a notificare la comunicazione di irregolarità prevista nelle norme citate
prima di poter procedere legittimamente all’iscrizione a ruolo, sicché, in
mancanza della prova documentale fornita dall’Ufficio dell’avvenuta idonea
notifica di tale comunicazione, la cartella di pagamento recante l’iscrizione a
ruolo debba ritenersi nulla?».
2.2. Anche questo motivo è affetto da inammissibilità.
2.3. Il relativo quesito, infatti, oltre a presentare le medesime caratteristiche
del primo – quanto a genericità ed astrattezza – non risulta nemmeno congruo
rispetto al tenore della decisione impugnata, la quale muove dal contrario
presupposto di fatto che “la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente
inviata dall’Ufficio alla ricorrente”.
2.4. Il motivo è in ogni caso anche infondato, alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte per cui “l’emissione della cartella di pagamento
con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 (in
materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 (in
materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito dei
controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di
errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione,
l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e
rimborsi” (Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord. 17/02/2015, n. 3154; conf. Cass. civ. Sez.
Sent. n. 4231 del 2006 e n. 11389 del 1995).

ud. 16 novembre 2015

2355/10 N.R.G,

1.5. Nel caso di specie il quesito, formulato in termini del tutto generici ed

3. Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità della sentenza impugnata
per «omessa o – in subordine – insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.; art. 111,
VI comma, Cost.; art. 132, II comma, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)».
3.1. Il “quesito di diritto”
espresso:

rectius “momento di sintesi” finale

è così

«Sussiste il vizio di omessa o insufficiente motivazione allorché i

giudici di appello si siano limitati a riportarsi genericamente alla tesi di una parte
senza dar atto in alcun modo di aver valutato criticamente e confutato le censure

decisivo controverso?».
3.2. Anche questo momento di sintesi – che l’art. 366-bis cod. proc. civ.
vigente ratione temporis richiede a pena di inammissibilità a corredo dei motivi
riconducibili al n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. – non
corrisponde al paradigma legale.
3.3. Il c.d. “quesito di fatto” deve infatti integrare un

quid pluris rispetto

all’illustrazione del mezzo (Cass. s.u. n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n.
4309 del 2008; nn. 21194 e 24313 del 2014), la cui finalità è individuare,
chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento al quale la motivazione si assume omessa, ovvero insufficiente o
contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la
motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. s.u. n.
20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).
3.4. Nel caso di specie, il quesito finale non solo appare del tutto generico
ed astratto, ma risulta anche in contrasto con l’affermazione del giudice d’appello
– evidentemente basata sulla visione e valutazione degli atti di causa – per cui
“la comunicazione di Irregolarità è stata regolarmente inviata dall’Ufficio alla
ricorrente con raccomandata del 22/3/2000 e consegnata in data 6/4/2001”.
3.5. In ogni caso, il merito di questa censura motivazionale resta assorbita
dalle considerazioni sopra svolte sub 2,4.
4. In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a
rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 4.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2015.

proposte da controparte nonché omettendo di riportare e valutare un fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA