Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6627 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.14/03/2017), n. 6627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16034/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
X.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
29/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PELLEGRINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GREGORIO TROILO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1268/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 15/12/2014, depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 11/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il giudizio verte in materia di esenzione o meno da Iva delle prestazioni sanitarie rese nell’esercizio della professione di chiropratico, ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 18).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
2. la mancata emanazione del regolamento di attuazione del “Registro dei dottori in chiropratica” istituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 355, da emanarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore – che definisce la relativa disciplina “professione sanitaria di grado primario al fine del diritto alla salute”, e stata ritenuta ostativa all’esenzione (Cass. sez. ord. nn. 22812, 22813 e 22811 del 2011);
3. l’art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della Sesta direttiva (ora Direttiva 112/2006) riconosce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire le prestazioni mediche e paramediche esenti da Iva, che però la Corte di giustizia ha ritenuto comunque soggetto al rispetto il del principio di “neutralità fiscale”, invocato dallo stesso contribuente (Corte giust. 27/01/2006);
4. la causa non appare quindi di pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017