Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6627 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13048/2014 R.G. proposto da:

D.M.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenza

D.M., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma,

via Pompeo Magno n. 7, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 169/2/2013 depositata il 11.11.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2020

dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 169/2/2013 depositata il 11.11.2013 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello

proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di D.M.V. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte non versate relative al 2008. Il D.M., svolgente attività di libero professionista nel Comune di (OMISSIS), ricompreso nel cd “cratere” post sisma del 2009, ma con residenza anagrafica in (OMISSIS), invocava l’applicazione nei suoi confronti delle ordinanze del Presidente del C.d.M. nn. 3837 e 3780 del 2009, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 1, comma 2, del D.L. n. 78 del 2020, art. 39, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010.

La CTR riteneva che la delimitazione degli obblighi di versamento nei confronti dei soli soggetto “residenti” ovvero “fiscalmente domiciliati” non comprendeva i soggetti ivi svolgenti la propria attività di lavoro autonomo.

Il contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale svolgendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’Agenzia delle Entrate, con nota del 25.11.2020, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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