Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6627 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6627 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: VELLA PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 1008-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
3458

contro

TAMMARO C. & FIGLI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato
ASTOLFO DI AMATO, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO STANGA giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 06/04/2016

controricorrenti

avverso la sentenza n. 144/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 17/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

VELLA;

RITENUTO IN FATTO
All’esito di una verifica generale culminata nel p.v.c. del 30.6.2005,
l’Agenzia delle entrate emetteva a carico della società “TAMMARO C. & FIGLI
s.r.l.” un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003 a fini Ires, Irap ed
Iva, che la contribuente impugnava dinanzi alla C.T.R. di Napoli, limitatamente al
recupero a tassazione di maggiori ricavi – calcolati induttivamente in C
478.359,00 – e sopravven lenze attive, per C 72.775,00.
Quanto ai primi, la contribuente contestava il presupposto della

all’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, in quanto alla mancata
indicazione, nel libro inventari, delle rimanenze iniziali e finali delle merci,
dettagliate in categorie omogenee per quantità, natura e valore, come prescritto
dall’art. 15 del D.P.R. n. 600/73, opponeva che ai relativi criteri di valutazione si
era in realtà dato atto in sede di redazione della nota integrativa al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2003.
Quanto alle seconde, lamentava l’erroneità del recupero analitico su
componenti positive in ragione della loro apposizione nel quadro RF51 del
Modello Unico, trattandosi in realtà di un componente non imponibile derivante
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9 della I. n. 289/02 (condono
tombale), avendo la società proceduto all’eliminazione della posta rimasta in
contabilità per errori di calcolo commessi negli anni precedenti.
L’adita C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il recupero dei
maggiori ricavi ai fini Irpeg, Irap ed Iva, e confermandolo invece sulla
sopravvenienza attiva, ritenendo la relativa eccezione non suffragata da alcuna
prova documentale.
Avverso la decisione proponevano appello sia la contribuente – in via
principale – per l’annullamento anche del recupero della sopravvenienza attiva,
sulla scorta della documentazione appositamente prodotta, sia l’Ufficio – in via
Incidentale – per la riforma dell’annullamento dell’avviso in punto di studi di
settore.
La C.T.R. della Campania accoglieva l’appello principale, ritenendo che sulla
scorta della documentazione prodotta dalla contribuente (ed in particolare del
giornale di contabilità) risultasse “fondato l’assunto in relazione alla natura
fiscalmente neutra dell’operazione”, e rigettava invece l’appello incidentale,
osservando testualmente: “gli studi di settore costituiscono una mera
presunzione semplice, che non ha di per sé le caratteristiche della precisione,
gravità e concordanza. Era quindi onere del suddetto ufficio di fornire ulteriori
indizi specie all’esito delle contestazione del contribuente, sicché, in assenza di
tali elementi la pretesa tributaria non può ritenersi fondata”.
ud. 16 novembre 2015

1008/10 N R.G.

inattendibilità della contabilità ai fini dell’applicazione del metodo induttivo di cui

Per la cassazione della sentenza d’appello n. 144/47/2008 del 17.11.2008,
l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce

la

«violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 co. 1 lett. D), DPR 600/73, in
combinato disposto con l’art. 2697 cc e con l’art. 2729 c.c., in combinato
disposto con l’art. 15 DPR 600/73, ed in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

contabili – indirettamente desunta dalla mancanza, nel libro inventari, del
dettaglio delle rimanenze Iniziali e finali – l’accertamento induttivo dell’ufficio
doveva ritenersi legittimo.
1.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della
sentenza impugnata, incentrata non già sulla natura delle irregolarità contabili e
sul metodo induttivo seguito dall’Ufficio, bensì sul fatto che, costituendo gli studi
di settore una mera presunzione semplice, a fronte delle contestazioni del
contribuente sarebbe stato onere dell’Ufficio fornire ulteriori indizi, in assenza dei
quali la pretesa tributaria è stata ritenuta infondata.
2. Con il secondo mezzo si lamenta la «omessa motivazione su un fatto
decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.».
2.1. Secondo parte ricorrente, «il punto decisivo su cui la CTr avrebbe
dovuto pronunciarsi, in sintesi, era chiarire se a suo parere erano sufficienti le
irregolarità emerse nel corso della verifica (…) per consentire l’utilizzo dello
studio di settore».
2.2. Anche questo motivo risente del profilo di inammissibilità sopra
evidenziato, poiché si insiste ancora sulla rilevanza delle dedotte “irregolarità
contabili”, senza focalizzare che la decisione gravata ha invece fatto leva sui
valore di mere presunzioni semplici proprio degli studi di settore e sul mancato
superamento delle contestazioni allegate dal contribuente.
3. Il terzo motivo contiene Infine una censura di «insufficiente motivazione
su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.».
3.1. In particolare, secondo l’assunto della ricorrente il giudice d’appello non
avrebbe chiarito le ragioni per cui la posta relativa alle sopravvenienze attive per
C 72.775,00 era da considerarsi fiscalmente neutra sulla base delle risultanze del
giornale di contabilità.
3.2. Anche quest’utimo motivo è inammissibile, poiché, sotto l’apparenza di
una censura di insufficienza motivazionale, esso risulta diretto a sindacare una

ud. 16 novembre 2015

1003/10 N R.G

1.1. Lamenta la ricorrente che, in ragione della inattendibilità delle scritture

valutazione grettamente di merito, effettuata dal collegio regionale sulla scorta
delle prove documentali versate in atti.
3.3. Ed invero, secondo il granitico orientamento di questa Corte, invece (ex
plurimis, Cass. n. 14233 del 2015), il controllo di adeguatezza e logicità dei
giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod, proc. civ. nella versione vigente

ratiorie temporis

non equivale alla revisione del

ragionamento decisorio, poiché essa si risolverebbe in una vera e propria
riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata

spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo
convincimento (Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).
4. In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a
rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C
10.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.
Così deciso In Roma, nella c mera di consiglio del 16 novembre 2015.

dall’ordinamento al giudizio di legittimità (Cass. nn. 959 e 961 del 2015),

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA