Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6626 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29644/2014 R.G. proposto da:

San Basilio s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Gioeni n. 8,

presso lo studio dell’avv. Francesco Coco, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 135/21/13, depositata il 14 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 135/21/13 del 14/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha respinto l’appello principale di San Basilio s.r.l. unipersonale (di seguito San Basilio) e accolto l’appello incidentale proposto dalla Agenzia dell’entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP) n. 253/01/09, la quale aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento a fini IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di alcune vendite immobiliari a prezzo dichiarato ritenuto inferiore a quello effettivamente corrisposto;

1.2. la CTR accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, respingendo quello principale della società contribuente, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15, conv. con modif. nella L. 22 marzo 1995, n. 85, consentiva all’Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica del corrispettivo della cessione anche se il prezzo era stato indicato in misura non inferiore al valore determinato ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – TUR);

2. avverso la sentenza della CTR San Basilio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso San Basilio deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente l’applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, anche in materia di IRPEG e di IRAP, a dispetto di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado;

2. il motivo è infondato;

2.1. la CTR non solo ha dimostrato di avere preso in considerazione la censura di parte ricorrente, riproducendola nella parte della sentenza concernente lo svolgimento del processo (pag. 1), ma ha, altresì, fornito un’interpretazione dell’art. 15 cit. assolutamente incompatibile con la tesi sostenuta da San Basilio, disattendendo, in tal modo (ed espressamente: “va, quindi, respinto l’appello principale”), il motivo proposto;

2.2. non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi che la CTR abbia omesso di pronunciare sul motivo di appello proposto da San Basilio;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;

3.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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