Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6626 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. II, 09/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25271-2016 proposto da:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– ricorrente –

contro

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

IANNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICA IANNOTTA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PESCOCOSTANZO;

– intimato –

nonchè sul ricorso proposto da:

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

IANNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICA IANNOTTA;

– ricorrente incidentale –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA,

COMUNE DI PESCOCOSTANZO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2016; (sez. USI CIVICI);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, in persona del Sostituto Procuratore Generale dottor D.M.G., ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 58/2016 della Corte d’Appello di Roma, sezione usi civici, depositata il 26 settembre 2016.

Resiste con controricorso l’Ente Parco Nazionale della Maiella, che propone anche ricorso incidentale condizionato, mentre rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Comune di Pescocostanzo.

La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, adita in sede di reclamo, ha dichiarato nulla la sentenza resa dal Commissario per il riordino degli usi civici Regione Abruzzo n. 4/2015, inerente alla declaratoria di esistenza degli usi civici di pascolo e lagnatico su fondi siti nel Comune di Pescocostanzo, facenti parte del Parco Nazionale della Maiella, stante la non integrità del contraddittorio con riguardo alla litisconsorte Regione Abruzzo.

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha denunciato la “errata applicazione” dell’art. 102 c.p.c., della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 1 della L. 10 luglio 1930, n. 1708, art. 10 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, u.c., del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 16, art. 66, commi 5, 6, 7, di attuazione della L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 1 e della L.R. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 1.

L’Ente Parco Nazionale della Maiella, con ricorso incidentale condizionato, ha riproposto la questione del difetto di giurisdizione, il cui esame è stato accantonato dalla Corte d’appello di Roma, in quanto subordinato alla previa instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, per difetto di titolarità del diritto di impugnazione in capo al P.M. presso il giudice a quo.

E’ dunque indispensabile verificare in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma, rivelandosi fondato il rilievo posto nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice a quo avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d’appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che, nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla L. 10 luglio 1930, n. 1078, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d’impugnazione (arg. da Cass. Sez. U, 01/12/2014, n. 25367; Cass. Sez. U, 23/11/2000, n. 1197). Secondo la regola generale posta dall’art. 72 c.p.c., spetta, invero, al pubblico ministero interveniente la titolarità del diritto d’impugnazione soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma.

Consegue l’inammissibilità del ricorso principale.

Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato inerente alla questione pregiudiziale di giurisdizione, il cui esame era stato del resto subordinato nella sentenza impugnata alla preventiva instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.

Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle stesse nell’ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. Sez. 1, 02/10/2015, n. 19711).

Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, rilevandosi dagli atti che il ricorso è esente dall’obbligo del versamento del contributo unificato, ed essendo comunque l’ufficio del Pubblico Ministero esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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