Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6625 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.14/03/2017), n. 6625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18916/2015 proposto da:
PORTO DI CARRARA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUE MACELLI
66, presso lo studio LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO DLA PIPER, degli
avvocati GIUSEPPE FERRARA, ANTONIO TOMASSINI, che lo rappresentano e
difendono giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di CARRARA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE
II N. 18 (ST. LEG. LESSONA), presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
IARIA, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 189/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 15/12/2014, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che, con memoria depositata dalla ricorrente, essa ha segnalato la pendenza di altri due giudizi tra le stesse parti, contrassegnati dai numeri RG 4769/2016 e RG 4770/16, per i quali si rende opportuna, per ragioni di connessione, la trattazione congiunta al presente giudizio.
PQM
Dispone il rinvio della presente controversia a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione congiunta con i processi nn. RG 4769/2016 e RG 4770/2016, pendenti dinanzi alla Corte tra le stesse parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017