Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6625 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27444/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Co.Me.Ta. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Nobili n. 11,

presso lo studio dell’avv. Mario Menghini, rappresentato e difeso

dall’avv. Nunzio Boccadifuoco giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Siracusa n. 2380/16/14, depositata il

22 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2380/16/14 del 22/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Siracusa (di seguito CTR) ha respinto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (di seguito CTP) n. 34/05/12, la quale aveva accolto il ricorso di Co.Me.Ta. s.r.l. (di seguito Cometa), successivamente dichiarata fallita, nei confronti di un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince dagli atti, l’avviso di accertamento era stato emesso, sul presupposto dell’assoluta inattendibilità della contabilità aziendale, in ragione di costi privi di giustificazione e per l’emissione di fatture concernenti operazioni inesistenti e aveva condotto all’accertamento induttivo del reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2;

1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio evidenziando che il processo verbale di constatazione, elevato dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Augusta, “poteva essere utilizzato solamente nell’ambito delle verifiche fiscali poste in essere dall’Ufficio di Augusta, e non poteva essere posto acriticamente a fondamento di un autonomo avviso di accertamento nei confronti della società contribuente, perchè elevato da soggetto territorialmente incompetente”;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Cometa resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33 e art. 39, comma 2, e degli artt. 2700 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto l’incompetenza territoriale dell’Ufficio accertatore;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che l’autorizzazione pervenuta all’Ufficio di Augusta al fine di procedere al controllo nei confronti di Cometa è stata legittimamente prodotta nel corso del giudizio di secondo grado;

4. il primo motivo è ammissibile, diversamente da quanto dedotto dalla controricorrente;

4.1. in proposito, Cometa ha denunciato l’inammissibilità del motivo di ricorso in quanto proposto in violazione: a) della cd. doppia conforme di merito; b) dell’orientamento assolutamente pacifico della S.C. in materia di competenza territoriale; c) del principio di autosufficienza;

4.1.1. i rilievi si rivelano infondati in quanto: a) la censura è stata correttamente formulata in termini di violazione di legge mentre il principio della doppia conforme attiene al merito della controversia e, quindi, al vizio di motivazione; b) l’orientamento rassegnato dalla controricorrente non attiene all’emissione del processo verbale di constatazione, ma all’emissione dell’avviso di accertamento; c) il motivo formulato indica tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di decidere;

4.2. il motivo è, altresì, fondato nel merito e assorbente della ulteriore censura;

4.3. la CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate sul presupposto che il processo verbale di constatazione sia stato emesso da ufficio territorialmente incompetente (l’Ufficio di Augusta e non l’Ufficio di Siracusa);

4.4. in realtà, trattandosi di accertamento a tavolino, l’Ufficio può procedere sulla base degli atti in suo possesso, indipendentemente dal soggetto dai quali gli stessi promanano, purchè i predetti atti, se non conosciuti dal contribuente, siano allegati all’avviso di accertamento o in esso riprodotti nei suoi profili essenziali ai fini della motivazione dello stesso;

4.5. nel caso di specie, pertanto, non è dubbio che l’Agenzia delle entrate potesse utilizzare a fini probatori (e secondo i limiti specificati da Cass. n. 24461 del 05/10/2018) il processo verbale di constatazione redatto dall’Ufficio di Augusta, sebbene competente all’emissione dell’avviso di accertamento era l’Ufficio di Siracusa; e ciò indipendentemente da qualsiasi autorizzazione da parte di quest’ultimo a procedere al controllo;

5. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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