Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6625 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6625 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 447-2010 proposto da:
DE ANGELIS ANTONIETTA, DE ANGELIS GIOVANNI, DE ANGELIS
ANNA MARIA, DE ANGELIS RAFFAELE, DE ANGELIS LUCIANO, DE
ANGELIS MARIO, DE ANGELIS ROBERTO, DE ANGELIS MASSIMO,
tutti in qualità di coeredi di DE ANGELIS AURELIO e
VISTOLA DELIA, ROSARIA elettivamente domiciliati in ROMA
2015
3016

VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO NARDI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI MARSICO giusta
delega a margine;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 06/04/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

intimato

264/2008
FOGGIA,

della

depositata

1’11/11/2008;

udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato MARSICO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

N.447/2010
RITENUTO IN FATTO
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica nei confronti della ditta
individuale “De Angelis Aurelio”, esercente attività di produzione di calcestruzzo
e lavori edilizi in genere, redigendo processo verbale di constatazione del
30.9.1998. All’esito dell’attività di controllo l’Agenzia delle Entrate di San
Severo emetteva avviso di accertamento a carico di De Angelis Aurelio e della
coniuge Vistola Della Rosaria (dichiarante congiunta), relativo all’anno di

indeducibili, determinando maggiori imposte Irpef, Dor, contributo al SSN, oltre
interessi e sanzioni per complessivi euro 137.843.
Avverso l’avviso di accertamento De Angelis Aurelio proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Foggia che con sentenza del 31.3.2006 lo
accoglieva parzialmente , confermando la ripresa a tassazione limitatamente ad
alcuni costi minori ( euro 2.554 di cui al rilievo punto A ed euro 1.266 di cui al
rilievo punto D), annullando nel resto.
L’Agenzia delle Entrate di Foggia proponeva appello alla Commissione
tributaria regionale di Bari sez.staccata di Foggia, che con la sentenza n.264 del
15.10.2008 accoglieva parzialmente l’appello principale dell’Ufficio, confermando
la ripresa a tassazione anche in riferimento alla indeducibilità delle spese di
manutenzione e riparazione eccedenti il 5% delle immobilizzazioni materiali;
dichiarava l’estinzione delle sanzioni poiché intrasrnissibili agli eredi.
Contro la sentenza di appello gli eredi di De Angelis Aurelio e Vistola Della
Rosaria propongono ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art.360
comma 1 n.4) cod.proc.civ. per omessa pronuncia sulla perdita fiscale di lire
257.457.000, costituente oggetto di specifica controdeduzione delle parti
appellate come risultante dal testo della sentenza impugnata; 2) omessa o
insufficiente motivazione ai sensi dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. in relazione alla
ripresa di lire 148.459.524 per spese di manutenzione eccedenti il 5% del valore
dei beni strumentali: poiché la verifica della Guardia di Finanza si era conclusa
prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativi al periodo di imposta 1997, il ricorrente aveva avuto modo di
adeguarsi al rilievo dei verificatori stornando dal conto economico i costi
eccedenti la misura ritenuta deducibile e rinviando agli esercizi successivi la
deduzione della differenza di lire 148.589.524; tale correzione era stata inserita
nel bilancio definitivo sulla base del quale era stata redatta la dichiarazione dei
redditi modello unico 1998; il giudice di appello ha adottato la propria decisione
sulla base del bilancio provvisorio acquisito dai verificatori e non ha considerato

1

imposta 1997, con cui effettuava nove riprese di costi e spese ritenuti

la documentazione prodotta in appello ( bilancio definitivo risultante dai libro
degli inventari e dichiarazione modello unico 1998).
L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.
Il Collegio dispone la motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato, sussistendo il vizio di mancanza di
motivazione. La sentenza impugnata dà atto che nelle controdeduzioni e appello
incidentale proposto dagli eredi di De Angelis e Vistala era eccepito il difetto di

non si era tenuto conto nella rettifica del reddito. Tuttavia la circostanza,
ritualmente riproposta da parte appellata, non è stata esaminata dal giudice di
appello.
2.11 secondo motivo è inammissibile. Attraverso la deduzione del vizio di
insufficiente motivazione il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione fattuale
della situazione contabile relativa all’anno 1997, menzionando documentazione
(bilancio finale e bilancio provvisorio) di cui non riporta il contenuto nelle parti
ritenute rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza dei ricorso
desumibile dall’art.366 comma 1 n.6 cod.proc.civ.
La sentenza deve pertanto essere cassata limitatamente al mancato esame
della deduzione dei contribuenti relativa alli allegata perdita di lire 257.457.000,
con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Commissione tributaria regionale
della Puglia in diversa composizione, che, all’esito del giudizio di rinvio, deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in
diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso il 15.10.2015

motivazione in ordine alla presenza di una perdita di lire 257.457.000 della quale

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