Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6624 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE E Agenzia delle Entrate, in persona del

legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

Società Cooperativa Produttori Latte Bufalino a r.l. in

liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via C. Monteverdi 16, presso lo studio dell’avv.

Giovanni Petrone, rapp.to e difeso dall’avv. Rossi Lucio Modesto

Maria, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 114 depositata il 22/6/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello lacobellis;

Udito l’avv. D’Ascia per il ricorrente e l’avv. Rossi per il

resistente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SEPE Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Società Cooperativa Produttori Latte Bufalino a r.l. in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 1036/1/2001 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società per l’anno 1995. La CTR. esclusa la rilevanza del p.v.c. del 17/12/1998, affermava che l’accertamento aveva a suo fondamento il solo p.v.c. del 25/7/2000 da cui risulterebbero contabilizzate n. 12 fatture relative a operazioni inesistenti…poichè viene contestata alla cooperativa solo questa posta contabile acquista allora fondamentale importanza la sentenza del Tribunale di Caserta n. 245/04 del 26/4/2004 con la quale il processo penale a carico di G.B., coinvolto nella emissione delle supposte cennate fatture false si conclude con la formula di assoluzione perchè i fatti non sussistono.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello.

2. Nel merito, con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14, 15 e 39, dell’art. 654 c.p.c. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR si sarebbe limitata ad adeguare la propria decisione al giudicato penale senza esercitare in alcun modo il proprio autonomo potere di valutazione dei fatti posti a base della fattispecie controversa.

2.1. La censura è fondata alla luce del costante indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010; Sentenza n. 2499 del 06/02/2006 Sez. 5, Sentenza n. 10945 del 24/05/2005) secondo cui l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare. A tale principio non risulta essersi conformata la decisione impugnata laddove sulla base della sentenza di assoluzione ha ritenuto che sia venuta a cadere l’unica motivazione posta a base dell’avviso di accertamento.

3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA