Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6624 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4393-2016 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO)
EMANUELE II N 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO LORENZI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1317/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa e depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE
FRANCESCO ANTONIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1317 del 2015 (pubblicata il 1 dicembre 2015), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da “Tre di Tre editore” di G.R. contro la ordinanza del Tribunale di Avezzano del 30 gennaio 2015 che, all’esito di un giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., aveva accolto solo in parte le sue domande proposte contro C.M., essendo decorso il termine lungo d’impugnazione per essere stato notificato il ricorso di appello (pur depositato il 31 luglio 2015) solo in data 30 ottobre successivo.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tre di Tre editore di G.R..
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche che non appaiano incisive di quanto osservato nella menzionata soluzione del caso.
Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente infondato in quanto, al riguardo, vige la regola secondo cui “L’appello avverso l’ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia (nella specie elettorale) va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 702 quater c.p.c., sicchè la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine ” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18022 del 2015) senza che il dies a quo possa farsi decorrere dalla conoscenza del provvedimento impugnato (Sez. 2, Sentenza n. 10963 del 1994), rispetto al quale vige “la regola della improrogabilità dei termini perentori di cui all’art. 153 c.p.c., che impedisce di utilizzare l’istituto della rimessione in termini anche per le decadenza relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio” (Sez. 3, Sentenza n. 8999 del 1999).
Non avendo l’intimata curatela svolto difese in questa fase del giudizio, non v’è da provvedere sulle spese del giudizio e nè in ordine al raddoppio del contributo unificato, poichè la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte, respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017