Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6624 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6624 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 2324-2009 proposto da:
SCOPPA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CARLO MIRABELLO, 17, presso lo studio dell’avvocato
MARCO GREGORIS, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO FORMICA, giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015
2240

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 115/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 29/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;

ha chiesto il rigetto anzi l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA, che

Svolgimento del processo
Giuseppe Scoppa ricorre con due motivi per la cassazione
della sentenza della CTR delle Marche, n. 115/1/2007 dep.
23/11/2007. La controversia ha origine dall’impugnazione
della cartella di pagamento(ex art. 36

bis

del d.P.R.

con il coniuge Maria Malatino presentata ai fini
dell’Irpef, dell’Ilor e del contributo al servizio
sanitario nazionale per l’anno 1995. Con l’atto
impositivo era stato recuperato a tassazione il reddito
del coniuge, che svolgeva attività di lavoro dipendente
nell’impresa dello Sceppa, indicato nel quadro C anziché
nel quadro N della dichiarazione. Da ciò l’esclusione
della detrazione d’imposta spettante per il coniuge a
carico e il recupero dell’eccedenza d’imposta riportata
in dichiarazione. La CTR in particolare, premesso che i
redditi vanno considerati secondo la rispettiva
disciplina anche in caso di dichiarazione congiunta, ha
statuito l’impossibilità di portare in detrazione le
ritenute subite dal coniuge del quale è stata omessa la
dichiarazione, non essendo consentita la deduzione del
relativo costo dal reddito d’impresa dell’altro coniuge.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.Col primo motivo il ricorrente deduce violazIone di
legge(art. 62, 2 co. TUIR, nel testo vigente
temporis),

ratione

per avere la CTR erroneamente stabilito che in

relazione ai compensi percepiti dal coniuge per il lavoro
prestato nell’attività imprenditoriale dell’altro coniuge
vi sia l’obbligo di indicazione nella dichiarazione quali
redditi da lavoro dipendente (quadro N del mod. 740).
Ritiene che, in quanto redditi indeducibili e comunque
non tascabili, correttamente il dichiarante ha provveduto
2324/2009

Scappa Giuseppe /Agenzia Entrate

600/73), emessa in relazione alla dichiarazione congiunta

al riporto delle ritenute d’acconto Irpef subite per il
lavoro svolto dal coniuge nella sua impresa.
2. Il motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo.
3. L’articolo 62, comma 2, del TUIR – nel testo vigente
ratione temporis, oggi art. 60 – dispone l’indeducibilità
per i compensi dei familiari dell’imprenditore (fra cui
il coniuge), stabilendo altresì che

“I compensi non

complessivo dei percipienti”.
La norma, quindi, non nega l’obiettiva natura di costo
d’impresa della retribuzione del lavoratore dipendente
(coniuge nel caso di specie), ma ne esclude
eccezionalmente

la deducibilità

particolare qualità

in presenza della

dell’accipiens,

in base alla

circostanza che il titolare dell’impresa e il coniuge
sono sostanzialmente i beneficiari del profitto
dell’esercizio imprenditoriale e, dunque, non provocano
costi in senso proprio, quando attingano a tale profitto
in via di remunerazione dell’impegno profuso per
conseguirlo (Cass. n. 9417 del 2000; v., anche, Cass. n.
17963 del 2003 e Cass. n. 16454 del 2014). Il compenso
erogato al coniuge, dunque, non avendo natura di reddito
(espressamente negata dal legislatore: cfr. art. 62 TUIR,
cit.), e non essendo il relativo costo deducibile dal
reddito d’impresa, non deve essere dichiarato. Tuttavia
le ritenute fiscali operate al momento del pagamento
devono essere riconosciute, costituendo modalità idonea
per recuperare il credito d’imposta da parte del datore
di lavoro. Va conseguentemente annullato l’atto impugnato
nella parte in cui ha ingiunto il pagamento delle
ritenute fiscali sulle somme corrisposte al coniuge per
il lavoro prestato. Ha quindi errato la CTR nello
statuire l’impossibilità di portare in detrazione le
ritenute subite dal coniuge del quale è stata omessa la
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Scappa Giuseppe /Agenzia Entrate

ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito

3.1.

Ha

quindi

errato

la

CTR

nello

statuire

l’impossibilità di portare in detrazione le ritenute
subite dal coniuge del quale è stata omessa la
dichiarazione dei compensi per il lavoro prestato
nell’apposito quadro della dichiarazione annuale, in
quanto non è consentita la deduzione del relativo costo
dal reddito d’impresa dell’altro coniuge.
del

capo

di

sentenza

relativo

al

disconoscimento della detrazione d’imposta per coniuge a
carico, non essendo oggetto d’impugnazione, è precluso in
quanto coperto da giudicato implicito.
4. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112
c.p.c. per mancata pronunzia da parte del giudice
d’appello sull’eccezione pregiudiziale di decadenza dal
potere si rettifica della dichiarazione dei redditi, in
relazione alla data di notifica della cartella.
5. Il motivo è infondato, poiché nella specie la Corte
territoriale ha valutato nel merito i motivi posti a
fondamento del gravame, il che logicamente comporta una
statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di
decadenza.

A

tale

rilievo

consegue

la

non

configurabilità del denunciato vizio (Cass. n. 5351 del
2007).
6. Il ricorso conclusivamente va accolto con riferimento al
primo motivo, nei termini di cui in motivazione, e
rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ai
sensi dell’art. 384, 2 coma c.p.c.), la causa va decisa
nel merito,

con

raccoglimento del

ricorso

del

contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione
dell’importo delle ritenute fiscali operate nei confronti
della moglie, come indicate in atti. Quanto alle spese,
l’esito della lite e la peculiarità della vicenda ne

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Scappa Giuseppe /Agenzia Entrate

3.2.L’esame

giustificano la compensazione con riferimento a tutte le
fasi del giudizio.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo
del ricorso; rigetta il secondo. Cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo del contribuente limitatamente alla ripresa
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente

a tassazione dell’importo delle ritenute fiscali.

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