Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6623 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Società Cooperativa Produttori Latte Bufalino a r.l. in

liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via C. Monteverdi 16, presso lo studio dell’avv.

Giovanni Petrone, rapp.to e difeso dall’avv. ROSSI LUCIO MODESTO

MARIA, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 116 depositata il 22/6/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. D’Ascia per il ricorrente e l’avv. Rossi per il

controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SEPE Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Società Cooperativa Produttori Late Bufalino a r.l. in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 1035/1/2001 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società medesima per l’anno 1994. La CTR, esclusa la rilevanza del p.v.c. del 25/7/2000 -in cui si contestavano operazioni inesistenti- in quanto relativo all’anno 1995 e sgg., nonchè del p.v.c. del 17/12/1998, in quanto relativo al periodo 1996 – 1998; rilevava che la sola mancata tenuta del libro degli inventari non consentiva il ricorso al 1″accertamento sintetico; affermava quindi che “Il ricorso agli studi di settore e la conseguente applicazione del coefficiente del 75% appare insufficientemente motivato e sotto un certo aspetto arbitrario se non sostenuto dalla certezza di gravi irregolarità contabili”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell’art. 35 c.p.c., vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato.

2. Con primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14, 15 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, comma. La CTR, pur in assenza del libro degli inventari, aveva ritenuto necessaria, ai fin dell’accertamento, la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.

2.1. La censura è fondata. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, prevede che l’ufficio delle imposte possa determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari – prescritta dal succitato art. 14 – legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponìbile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 3.

3. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso (motivazione contraddittoria circa un fatto controverso).

4. Con ricorso incidentale condizionato Società Cooperativa Produttori Latte Bufalino a r.l. in liquidazione assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5. La CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’accertamento per omessa indicazione, nello stesso, dei fatti e circostanze che giustifichino il ricorso ai metodi induttivi di accertamento in relazione alla contestata mancata tenuta del libro degli inventori.

4.1. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella mancata prova della proposizione della questione in sede di merito, non risultando la stessa in alcun modo trattata nella sentenza impugnata.

4.2. Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa il capo della sentenza censurato (Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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