Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6623 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6623 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 10329-2014 proposto da:
POLETTI MORENO, LUANA FASSIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
MARIA ELENA RIBALDONE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREINA GILI giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrenti contro
CONDOMINIO VICOLO SAN PANCRAZIO N. 11 DRUENTO
(TO);

-intimato avverso la sentenza n. 6471/2013 del TRIBUNALE di TORINO,
depositata il 04/11/2013;

Data pubblicazione: 06/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2016 _dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Andreina Gili difensore dei ricorrenti che si riporta

agii scritti.

Ric. 2014 n. 10329 sez. M2 – ud. 15-01-2016
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 38O-bis e 375 c.p.c.:
I. – Moreno Paletti e Luana Fassio, proprietari di un appartamento sito nel

innanzi al giudice di pace di Torino Calogero Bruno e Giuseppa Di Maria,
proprietari dell’appartamento soprastante, per sentirli condannare al
risarcimento di danni da infiltrazioni d’acqua piovana.
Nel resistere in giudizio i convenuti chiamavano in causa il condominio
Vicolo San Pancrazio, Il, cui attribuivano la responsabilità dell’evento
dannoso. Il condominio si costituiva e a sua volta chiamava in garanzia la
Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., che pure resisteva in giudizio.
Il giudice di pace accoglieva la domanda condannando il condominio al
risarcimento del danno in favore degli attori.
1.1. – Tale sentenza era riformata dal Tribunale di Torino, adito dal
condominio. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il
Tribunale riteneva che gli attori avevano sempre e solo richiesto (anche dopo
la chiamata in causa del condominio) la condanna dei convenuti al
risarcimento, sicché la condanna ai danni direttamente nei confronti del
condominio era stata pronunciata senza vi fosse domanda in tal senso da parte
degli attori.
2. – Per la cassazione di detta sentenza Moreno Paletti e Luana Fassio
propongono ricorso, affidata a un solo motivo.
2.1. – Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.

1

condominio Vicolo San Pancrazio, 11, Druento (TO), convenivano in giudizio

3. – Preliminarmente si rileva che dagli atti in possesso di questo
consigliere relatore non risulta l’avviso di ricevimento della notificazione
effettuata al condominio Vicolo San Pancrazio a mezzo del servizio postale.
4. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di motivazione e la

d’appello non ha applicato il principio dell’estensione automatica della
domanda della parte attrice al terzo chiamato, nella specie il condominio, che
è stato indicato dai convenuti quale soggetto responsabile dei danni.
5. – Il motivo è fondato.
Nell’ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come
soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa
dall’attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza
necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte
sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione
ex illicito – oggettivamente unico (Cass. nn. 5057/10, 1522/06, 4145/03 e
11371/02).
Nella specie, al di là della formula adottata nell’istanza, la chiamata in
causa del condominio, da parte dei convenuti, indica in quest’ultimo il
soggetto responsabile dei darmi, cui la causa deve, pertanto, ritenersi comune.
Ne consegue che, non trattandosi di chiamata in garanzia, né propria né
impropria, la domanda attorea deve ritenersi estesa di diritto al condominio.
6. – Per le ragioni su estese, si propone la decisione del ricorso con le
forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c.”.
Il. – Rilevato che è stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica
del ricorso a mezzo del servizio postale, attestante l’esito positivo della
2

violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., in quanto il giudice

notifica stessa, la Corte condivide la relazione, rispetto alla quale non è stata
depositata memoria. La soluzione accolta, infatti, risulta conforme — quanto
all’ammissibilità del ricorso — anche al recente arresto di S.U. n. 25774/15, in
base alla quale la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la

c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi
di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, comma
3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive
su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali
di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice
che le ha pronunciate.
IV. – Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato,
che esaminerà il gravame nel merito e provvederà sulle spese di cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche
sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15.1.2016.

decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a qua ex artt. 353 o 354

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