Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6622 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

Contro

Columbus s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via delle Quattro Fontane n.

15, presso lo studio dell’avv. Tinelli Giuseppe, dal quale è rapp.to

e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto o, in subordine,

per l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 42/97023195 emesso dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bergamo a carico della Columbus s.p.a. per differenze Irpeg ed Ilor, relative all’anno 1992, conseguenti ad omessi ricavi, costi non inerenti, percentuali di ricarico e costi indeducibili. La CTP di Bergamo, adita dalla Columbus s.r.l., ne accoglieva il ricorso con sentenza del 12/3/1999; la decisione, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla CTR di Milano con sentenza 17/13/05, depositata il 9/3/2005. La CTR in particolare, rigettava l’eccezione, sollevata dall’Agenzia, circa la mancata autenticazione della firma in calce alla procura presente sul ricorso di I grado, ritenendo che l’autenticazione non incidesse sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Nel merito, riteneva infondata la pretesa tributaria sul rilievo che i calcoli di carico e scarico del magazzino della contribuente non avrebbero tenuto conto della “diversità terminologica utilizzata in relazione agli acquisti e alle vendite di cobalto con denominazioni non mantenute costanti all’ordine, alla fatturazione in entrata e alla fatturazione in uscita”. La CTR affermava inoltre la inerenza dei costi per L. 4.378.000 in quanto “spese sostenute per viaggi di due consiglieri”.

Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate formulando quattro motivi di censura. Resiste con controricorso la Columbus s.p.a. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia formulata dalla controricorrente. Ed invero l’atto di appello risulta proposto nel novembre 1999 dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bergamo. Orbene, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, agli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali;

pertanto, la proposizione del ricorso per cassazione, dopo la predetta data, da parte dell’Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo.

2. Nel merito, con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, motivazione omessa, insufficiente contraddittoria su punto decisivo della controversia. Il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto l’incarico al difensore non era stato conferito con scrittura privata autenticata ed essa ricorrente aveva contestato la mancata certificazione.

2.1. La censura di violazione di legge è infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Sezione da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 6591 del 12/03/2008; Sez. 5, Sentenza n. 11446 del 12/05/2010) secondo cui nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell’atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l’autenticità della sottoscrizione. Tale autenticità non risulta contestata dalla Agenzia delle Entrate che nel ricorso riferisce solo di avere “rilevato e contestato la mancanza di certificazione”; l’affermazione comunque non è idonea ad investire la Corte della questione non avendo la ricorrente nè trascritto la censura così come precedentemente formulata nè indicato in quale atto del giudizio precedente la stessa sia stata mossa.

2.2. Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione perchè priva della precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa il capo della sentenza censurato (Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).

3. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 75; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; artt. 2697 e 2727 – 2729 c.c., dei principi generali in materia di prova e del combinato disposto delle riferite fonti. Motivazione omessa, insufficiente contraddittoria su punto decisivo della controversia. A fronte del pvc della Guardia di Finanza che, sulla base di una costante distinta annotazione, nelle fatture di acquisto e di vendita, del cobalto in catodi e metallo, aveva rilevato come la Columbus avesse venduto cobalto- in catodi e metallo- di cui non aveva la disponibilità, la CTR, apoditticamente, avrebbe affermato che le riprese a tassazione non avrebbero tenuto conto della diversità terminologica utilizzata con denominazioni non costanti.

3.1. Va preliminarmente escluso rilievo alla pronuncia della CTR della Lombardia n. 185 del 2003, in quanto relativa ad una controversia promossa da un diverso soggetto – Lovaglio s.p.a.- relativamente ad avviso di accertamento fondato su diverso P.V.C.- 29/9/1995 -, sia infine in quanto l’efficacia preclusiva del giudicato non si estende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067/2006).

3.2. La censura in ordine alla violazione di legge è comunque inammissibile non avendo la ricorrente, giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, formulato specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

3.3. Fondata è la censura in ordine alla motivazione. La sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che ” le riprese a tassazione ….si fondano su calcoli di carico e scarico del magazzino della contribuente che non tengono conto della diversità terminologica utilizzata in relazione agli acquisti e alle vendite di cobalto con denominazioni non mantenute costanti all’ordine, alla fatturazione in entrata e alla fatturazione in uscita” manifesta una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento laddove si consideri che le contestazioni mosse a riguardo dall’Ufficio con l’atto di appello, per come riportate a pag. 5 della sentenza impugnata, riguardavano proprio la esclusione che la omessa fatturazione dei ricavi desunta dalla differenza tra entrate e uscite della merce trattata risultava da accurati controlli presso la azienda e anche presso altre ditte, quindi non poteva affermarsi che fosse conseguenza di confusioni terminologiche derivate dalla diversità delle asserite denominazioni del cobalto”.

4. Con terzo motivo la ricorrente assume Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 52 ss., art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; artt. 2697 e 2727 – 2729 c.c., dei principi generali in materia di prova e del combinato disposto delle riferite fonti.

Motivazione omessa, insufficiente contraddittoria su punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata non farebbe alcun riferimento alla questione, sollevata dall’Ufficio con l’atto di appello, relativa all’acquisto fittizio di Kg. 5.000 Kg. di cobalto in catodi.

4.1. La censura di omessa pronuncia è fondata. La sentenza impugnata evidenzia un omesso esame della suddetta questione, questione che peraltro è indicata nello “Svolgimento del processo”, nei seguenti termini – “l’Ufficio deduceva, quanto alle affermate operazioni inesistenti, che per il medesimo trasporto di 5.000 kg. di cobalto in catodi venivano emesse due bolle, una da D & D s.r.l. su Columbus s.r.l. e una da La Semilavorati Marchesani Marco su Lovaglio Giuseppe s.p.a.- mentre la Guardia di Finanza avrebbe accertato e verbalizzato che l’unico trasporto era stato quello relativo alla bolla di accompagnamento emessa dalla D & D s.r.l.”.

5. Con quarto motivo la ricorrente assume violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; artt. 2697 e 2727 – 2729 c.c., del combinato disposto delle riferite fonti. Motivazione omessa, insufficiente contraddittoria su punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe affermato la deducibilità di costi per L. 4.378.000 senza indicare le ragioni “che la inducevano a ritenere dimostrato che i costi riguardassero spese di viaggio di due consiglieri”.

5.1. Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

5.2. Fondata è la censura in ordine alla motivazione. Nel rilevare che incombe al contribuente l’onere della prova circa la inerenza e congruità dei costi e degli oneri deducibili, il mero riferimento – da parte della CTR – al “doc. 9 prodotto in primo grado dalla contribuente “, non è sufficiente a giustificare in qual modo le suddette spese fossero funzionalmente e direttamente collegate con l’attività produttiva della società.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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